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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31253/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia origina da una pluralità di contratti stipulati per l’uso di locali e di apparecchiature mediche destinate a un centro poliambulatoriale. La società poi incorporante la parte originaria sosteneva che, alla scadenza dei rapporti, vi fosse stata una rinnovazione tacita e pretendeva i canoni relativi sia alla sublocazione degli immobili sia alla locazione dell’universalità di beni mobili, oltre all’indennità per ritardata restituzione. Nel giudizio di legittimità precedente, la Cassazione aveva riqualificato unitariamente l’operazione negoziale come affitto di azienda, escludendo l’applicazione della disciplina speciale delle locazioni urbane e cassando con rinvio la decisione d’appello che aveva riconosciuto la rinnovazione tacita. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha respinto tutte le domande della società, ritenendo: che il rapporto non si fosse rinnovato; che non spettassero i canoni invocati; che non fosse dovuta l’indennità ex art. 1591 c.c. perché la disponibilità dei locali era stata riacquisita dalla dante causa della società prima dell’accordo con la ASL; e ha inoltre condannato la società alla restituzione delle somme percepite in esecuzione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: errata interpretazione del precedente giudicato di Cassazione e dei limiti del giudizio di rinvio; violazione del giudicato interno sulla durata del rapporto e sulla mancata restituzione dei beni; omesso esame di fatti decisivi relativi al possesso e alla consegna dei locali; violazione dei limiti delle domande proponibili in rinvio per la domanda restitutoria; e illegittima regolazione delle spese del giudizio di cassazione già compensate dalla precedente sentenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi otto motivi di ricorso, ritenendoli infondati o comunque non autosufficienti. Ha affermato che il precedente giudicato di legittimità aveva già stabilito la qualificazione unitaria del rapporto come affitto di azienda, l’applicazione del rito locatizio alle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’esclusione della rinnovazione tacita del rapporto e il giudicato sull’interpretazione della clausola relativa ai beni mobili; inoltre ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di rinvio secondo cui, alla data rilevante, la disponibilità dei locali era stata riacquisita dalla dante causa della società, con conseguente insussistenza del diritto all’indennità ex art. 1591 c.c. Ha invece accolto il nono motivo, rilevando che la Corte d’appello non poteva ridisciplinare le spese del giudizio di cassazione, già compensate dalla precedente sentenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di cassazione e, decidendo nel merito senza rinvio, la Corte ha ribadito la compensazione di quelle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    le regole ermeneutiche si applicano anche all’interpretazione degli enunciati contenuti in una sentenza, ma nel caso concreto non consentivano di sovvertire il significato già chiarito dalla precedente decisione di legittimità

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato si forma sui capi e punti decisori della sentenza, non su singole affermazioni isolate o su mere argomentazioni incidentali

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati come criteri di interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte li usa per confermare la lettura delle clausole sulla durata e sulla proroga dei rapporti

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può travalicare i limiti della pronuncia rescindente

  • art. 447-bis c.p.c.

    il rito locatizio è stato ritenuto applicabile alle opposizioni ai decreti ingiuntivi anche per la parte relativa ai beni mobili, in ragione della qualificazione unitaria del rapporto come affitto di azienda

  • art. 1591 c.c.

    la pretesa indennità presuppone la protrazione dell’occupazione o detenzione senza titolo; nel caso concreto la Corte ha escluso tale presupposto per intervenuta riacquisizione della disponibilità del bene

  • art. 389 c.p.c.

    le domande di restituzione o di riduzione in pristino conseguenti alla cassazione vanno proposte al giudice di rinvio e non sono domande nuove

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di rinvio; la Corte ne esclude la violazione quanto alla domanda restitutoria

  • art. 1597 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di rinnovazione del contratto; la Corte, in coerenza con la precedente riqualificazione del rapporto, esclude che potesse operare la rinnovazione automatica nei termini prospettati

  • art. 27 L. 392/1978

    non applicabile al rapporto riqualificato come affitto di azienda

  • art. 28 L. 392/1978

    non applicabile al rapporto riqualificato come affitto di azienda

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    già utilizzato in precedenza per provocare il contraddittorio delle parti sulla qualificazione unitaria del rapporto

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza di cassazione qualifica unitariamente più pattuizioni come un unico rapporto negoziale, il giudice di rinvio e le parti sono vincolati da tale qualificazione e non possono più frammentare il rapporto in autonomi contratti ai fini della disciplina applicabile.
  • Il giudicato di legittimità si estende ai capi e ai punti decisori necessari della motivazione che sorreggono il dispositivo, ma non alle singole affermazioni isolate o alle argomentazioni incidentali estranee alla statuizione finale.
  • La rinnovazione tacita disciplinata dalla normativa speciale sulle locazioni non è invocabile quando il rapporto, per qualificazione giudiziale vincolante, sia ricondotto ad altra figura negoziale incompatibile con quella disciplina.
  • Nel giudizio di rinvio sono proponibili le domande di restituzione conseguenti alla cassazione, perché non hanno natura di domande nuove ma sono accessorie e consequenziali alla decisione rescindente.
  • L’indennità per ritardata restituzione del bene presuppone l’effettiva protrazione dell’occupazione o detenzione senza titolo; se il giudice di merito accerta che la disponibilità del bene è stata riacquisita dal concedente o dalla parte avente diritto prima del periodo preteso, la domanda va respinta.
  • Le spese del giudizio di cassazione, se già regolate dalla sentenza rescindente, non possono essere nuovamente rideterminate dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaTrasportoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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