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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14734/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte della società incorporante, di un ruolo reso esecutivo e della relativa cartella di pagamento per maggiore IRES, sanzioni e interessi, emessi a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul presupposto del disconoscimento di perdite pregresse indicate in dichiarazione. In primo grado la contribuente aveva dedotto, tra l’altro, la decadenza dal potere di notifica ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la mancata notifica dell’atto presupposto, il difetto di motivazione, l’illegittimità del ricorso al controllo automatizzato per disconoscere perdite pregresse e l’illegittimità delle sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo decaduta la pretesa. In appello l’Ufficio aveva sostenuto la tempestività della cartella, indicato quale dies a quo la dichiarazione integrativa del 20 giugno 2017 e invocato le sospensioni/proroghe normative connesse all’emergenza Covid-19; la società aveva resistito eccependo anche la novità della deduzione sulla dichiarazione integrativa. La CTR aveva rigettato l’appello, fondando la decisione anche su un supposto difetto di motivazione della cartella e sull’inammissibilità, per novità, della deduzione relativa alla dichiarazione integrativa. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 3 L. n. 241/1990, sostenendo che la mancata previa comunicazione dell’esito del controllo fosse mera irregolarità e che la cartella, nel controllo automatizzato, fosse sufficientemente motivata dal richiamo alla dichiarazione; 2) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la deduzione sul dies a quo legato alla dichiarazione integrativa fosse una mera difesa e non un’eccezione nuova; 3) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e di varie norme sulla dichiarazione integrativa e sulle sospensioni emergenziali, sostenendo la tempestività della cartella anche considerando il 2017 come dies a quo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondati i primi due motivi perché il giudice d’appello non aveva verificato preliminarmente se la ripresa fosse effettivamente riconducibile al paradigma del controllo automatizzato ex art. 36-bis, e quindi se fosse sufficiente il richiamo alla dichiarazione senza previa comunicazione e senza motivazione rafforzata; inoltre ha ritenuto errata l’inammissibilità, per novità, della deduzione dell’Ufficio sulla dichiarazione integrativa del 2017, qualificandola come mera difesa non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello. Il terzo motivo, relativo al computo dei termini e alle sospensioni emergenziali, resta assorbito e dovrà eventualmente essere riesaminato dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, quando la pretesa deriva direttamente dai dati dichiarati e dalle incongruenze emergenti dal loro riscontro cartolare, l’Amministrazione può iscrivere a ruolo la maggiore imposta senza previo avviso di recupero o interlocuzione anticipata con il contribuente.
  • In tali ipotesi, la cartella di pagamento è sufficientemente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione, perché il contribuente è già posto in condizione di conoscere i presupposti della pretesa; non sono necessari ulteriori elementi fattuali o giuridici, salvo che la ripresa richieda valutazioni ulteriori rispetto al mero riscontro cartolare.
  • Prima di censurare la cartella per difetto di motivazione o per mancata comunicazione preventiva, il giudice deve verificare in via preliminare se la pretesa rientri davvero nel paradigma del controllo automatizzato; solo se la ripresa esige apprezzamenti ulteriori può pretendersi una motivazione rafforzata o una previa interlocuzione.
  • Nel giudizio tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto; le mere difese, dirette a contrastare le allegazioni avversarie e a contestare il fondamento della pretesa, possono essere formulate anche per la prima volta in secondo grado.
  • L’indicazione di un diverso dies a quo del termine di decadenza, se serve solo a replicare alla censura del contribuente senza introdurre un autonomo fatto estintivo o impeditivo, costituisce mera difesa e non eccezione nuova.
  • Se una questione relativa alla tempestività dell’azione amministrativa dipende dal computo dei termini e dall’eventuale efficacia di una dichiarazione integrativa o di sospensioni normative, tale verifica attiene al merito e va compiuta dal giudice di rinvio quando la decisione d’appello sia stata cassata per errori di diritto preliminari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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