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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14630/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindaco)

La controversia

Un sindaco effettivo di una società a responsabilità limitata conveniva in giudizio la società chiedendo il pagamento di compensi asseritamente dovuti per più annualità, distinguendo tra quota per la funzione di controllo di legalità e quota per la funzione di revisore contabile. Il tribunale accoglieva solo in parte la domanda, liquidando un importo inferiore rispetto a quello richiesto. Il professionista proponeva appello sostenendo che, ai sensi dell'art. 2402 c.c., il compenso spettante ai sindaci dovesse essere ricalcolato secondo corretti criteri legali e in misura maggiore. La corte territoriale rigettava il gravame ritenendo che, in assenza di previsione statutaria e di delibera assembleare, il compenso fosse stato validamente concordato in via negoziale tra società e sindaci, valorizzando fatture emesse in anni precedenti, dati di bilancio e mancata contestazione del compenso per un periodo significativo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2402 e 2233 c.c., per avere la corte d'appello ritenuto ammissibile una determinazione negoziale del compenso sindacale in luogo della determinazione assembleare; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'efficacia probatoria di fatture, libri contabili e bilanci, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere attribuito valore decisivo a fatture relative ad anni anteriori e alla loro coerenza con il bilancio; 3) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e dell'inadempimento, sostenendo che i bilanci non potessero provare un accordo a suo carico e che, quale sindaco, non avesse un dovere di contestazione dell'iscrizione contabile; 4) in subordine, violazione dei criteri di liquidazione del compenso professionale e dei decreti ministeriali sui parametri forensi/professionali, per non avere applicato i parametri vigenti in mancanza di valida determinazione del compenso. La società intimata non resisteva in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli congiuntamente fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo, che non era stato esaminato dal giudice di merito perché assorbito. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando il compenso del sindaco non sia stabilito dallo statuto, esso deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di ufficio; solo in mancanza di tale determinazione si può ricorrere alla determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. Non è invece consentito ritenere sufficiente una libera pattuizione negoziale tra società e sindaco in sostituzione della decisione assembleare. È stato inoltre precisato che l'approvazione del bilancio e la mera appostazione contabile del compenso non valgono a sostituire la deliberazione assembleare richiesta dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 2402 c.c.

    "La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio"

    La fonte primaria del compenso sindacale è lo statuto; in mancanza, è necessaria una delibera assembleare specifica. Non è sufficiente una determinazione negoziale bilaterale né l'approvazione del bilancio.

  • art. 2233 c.c.

    In difetto di determinazione del compenso secondo le modalità legali, trova applicazione la disciplina sulla determinazione giudiziale del compenso professionale.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma il loro valore probatorio va apprezzato nel contesto concreto e non può sostituire la fonte legale di determinazione del compenso.

  • art. 2710 c.c.

    La prova delle scritture contabili è rilevante nei rapporti tra imprenditori; nel caso esaminato la Corte ha escluso che le sole risultanze contabili potessero fondare la tesi della valida pattuizione del compenso.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici e della loro valutazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici e della loro valutazione.

  • art. 1199 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte di cassazione sviluppi una specifica autonoma interpretazione nella motivazione accolta.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di libri e scritture contabili.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme sull'inadempimento, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma generale sull'inadempimento, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base della corretta individuazione della fonte legale del compenso.

  • art. 2402 c.c. in relazione all'art. 2233 c.c.

    Se il compenso non è stabilito da statuto o assemblea, si deve ricorrere alla determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c., non a una pattuizione extra-assembleare.

  • D.M. n. 140/2012

    Invocato dal ricorrente in subordine come parametro per la liquidazione del compenso; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non scrutinato dal giudice di merito.

  • D.M. n. 169/2010

    Richiamato in via subordinata nel quarto motivo, dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La remunerazione annuale dei sindaci va determinata secondo la sequenza legale: previsione statutaria, oppure delibera assembleare all'atto della nomina; solo in assenza di entrambe è possibile chiedere una determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c.
  • La mera approvazione del bilancio e la relativa iscrizione contabile del compenso non equivalgono alla specifica delibera assembleare richiesta dalla legge per fissare il compenso dell'organo di controllo.
  • Non è consentito sostituire alla determinazione legale del compenso sindacale una libera pattuizione negoziale tra società e sindaco quando la legge pretende una determinazione da parte dell'organo assembleare.
  • Le scritture contabili e le fatture possono costituire elementi indiziari, ma non possono da sole derogare alla fonte legale di determinazione del compenso né supplire alla mancanza della delibera assembleare.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una fonte di determinazione del compenso incompatibile con la disciplina legale, la sentenza è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieSindaci e revisoriAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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