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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14636/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5950/2024, articolando due censure: difetto assoluto di giurisdizione e, in subordine, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con richiesta di cassazione della sentenza e di regolazione delle spese. La Provincia ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché notificato oltre il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. In via di giustificazione della tardiva notificazione, i ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., allegando un guasto del dispositivo di firma digitale che avrebbe impedito di firmare tempestivamente ricorso e relata, tanto da costringerli a notificare l'atto pochi minuti dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse stato notificato oltre il termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c., e ha escluso la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. perché l'istanza era stata proposta senza la necessaria immediatezza, essendo intervenuta oltre un anno dopo la decadenza, e perché il guasto del dispositivo di firma digitale è stato qualificato come mera difficoltà organizzativa e non come impedimento assoluto estraneo alla volontà della parte. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Fissa il termine breve per proporre il ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza impugnata; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre tale termine.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile, un impedimento assoluto e la domanda tempestiva, proposta senza ritardo appena la parte abbia consapevolezza della decadenza.

  • art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    È richiamato per individuare il momento di perfezionamento del deposito telematico, coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

  • l. n. 221/2012

    Norma di conversione richiamata nel quadro della disciplina del deposito telematico degli atti processuali.

  • art. 1, comma 19, n. 2, l. n. 228/2012

    Richiamato come fonte dell'inserimento della disciplina sul deposito telematico nel processo civile.

  • art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. n. 90/2014

    Richiamato come disposizione modificativa della disciplina del deposito telematico degli atti processuali.

  • l. n. 114/2014

    Norma di conversione richiamata nel contesto delle modifiche al deposito telematico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede, in presenza dei presupposti processuali, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per causa non imputabile richiede che l'evento impeditivo sia estraneo alla volontà della parte, assoluto e determinante rispetto alla decadenza; non basta una mera difficoltà organizzativa o tecnica superabile con l'ordinaria diligenza.
  • L'istanza di rimessione in termini deve essere proposta immediatamente dopo che la parte abbia percepito l'avvenuta decadenza; un differimento di lungo periodo è incompatibile con l'istituto.
  • Un malfunzionamento del sistema o del dispositivo di firma non integra di per sé causa non imputabile se la parte avrebbe potuto adottare cautele idonee a prevenire la decadenza.
  • Ai fini del rispetto del termine breve per il ricorso per cassazione, la notificazione eseguita oltre la mezzanotte dell'ultimo giorno utile è tardiva, anche se di pochi minuti.
  • Il perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali si collega alla ricevuta di avvenuta consegna generata entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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