Cassazione Civile, Ordinanza n. 14638/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo proposta da una società cessionaria di crediti bancari, che chiedeva: a) l’ammissione in prededuzione di un credito derivante dal pagamento effettuato in forza di fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni della fallita verso terzi e prorogate, su autorizzazione del Tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva; b) l’ammissione in chirografo di un ulteriore ingente credito da saldi negativi di due conti correnti. Il giudice delegato ammetteva solo il primo credito ma in chirografo e escludeva il secondo; il Tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 161, comma 7, e 111 l.fall., sostenendo che la proroga autorizzata delle fideiussioni integrasse un atto legalmente compiuto nella pendenza del concordato con riserva e che, poiché l’escussione era avvenuta nel periodo di efficacia prorogata, il credito di regresso dovesse essere prededucibile. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla prova di ulteriori rapporti bancari e di altre garanzie escusse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Vercelli in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto errata la qualificazione data dal Tribunale alla proroga delle fideiussioni: una proroga non automatica, frutto di specifica volontà delle parti e autorizzata nel corso della procedura, dà luogo a un nuovo contratto; pertanto, i crediti di regresso sorti per effetto dell’escussione delle garanzie nel periodo di pendenza del concordato con riserva sono prededucibili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva comunque esaminato la doglianza, rilevando la mancata prova dei titoli fondativi dei rapporti bancari, sicché non vi era omesso esame di fatto decisivo.
Norme richiamate
dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale [...] I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111
La norma attribuisce prededuzione ai crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti nella fase di concordato con riserva; la Corte precisa che, quando la proroga di una fideiussione sia autorizzata nel periodo di cui all’art. 161, comma 7, e non operi in modo automatico, essa integra un nuovo contratto, con conseguente prededucibilità dei crediti sorti dall’escussione della garanzia.
È richiamato come norma che disciplina la prededuzione dei crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti nella procedura concorsuale.
È menzionato come termine di pendenza della domanda di concordato con riserva entro il quale è avvenuta la proroga delle garanzie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.
È richiamato per la memoria depositata nel giudizio di legittimità.
È menzionato in relazione alla certificazione prodotta sugli estratti conto, ma la Corte ritiene comunque insussistente l’omesso esame denunciato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con riserva, la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione va compiuta in funzione della loro idoneità a incidere negativamente sul patrimonio e a pregiudicare l’interesse dei creditori, non sulla sola qualificazione astratta dell’atto nel rapporto ordinario.
- Un atto di proroga di una fideiussione, se non previsto da meccanismi automatici ma frutto di una nuova manifestazione di volontà delle parti, può integrare un nuovo contratto; se autorizzato nella fase di concordato con riserva, i crediti sorti dalla sua esecuzione possono essere prededucibili.
- Per negare la prededuzione non basta richiamare la provenienza antecedente del rapporto garantito: occorre verificare se il credito sia sorto per effetto dell’atto compiuto in pendenza della procedura e legalmente autorizzato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito ha comunque preso in considerazione la circostanza dedotta, ancorché per escluderne la rilevanza probatoria o per ritenere non dimostrata la fonte del rapporto creditorio.
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