Cassazione Civile, Ordinanza n. 14635/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di asservimento/ablazione parziale di un fondo sito in Caserta, occupato per la realizzazione di un’opera pubblica. I proprietari avevano chiesto la determinazione della giusta indennità e il riconoscimento di ulteriori somme per deprezzamento delle residue porzioni e per superfici che assumevano essere state trasformate pur senza essere ricomprese nei provvedimenti autorizzativi. Il Comune eccepiva di non essere legittimato passivo, indicandosi come unico soggetto obbligato il consorzio beneficiario della procedura. Il consorzio, a sua volta, sosteneva la tardività dell’opposizione alla stima, rilevando che il decreto di asservimento era stato notificato nel 1996 e che il termine di trenta giorni era decorso. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 15 e 19 L. n. 865/1971, sostenendo che la notifica del decreto era avvenuta solo nei confronti di una comproprietaria/procuratrice e non di tutti i comproprietari, sicché la decadenza non poteva estendersi a chi non era stato destinatario della notifica. Con il secondo motivo hanno contestato anche la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva e non coerente con il d.m. 55/2014 come aggiornato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla decorrenza del termine di opposizione alla stima. Ha affermato che la notifica del decreto di asservimento, ove non eseguita nei confronti di tutti i soggetti aventi diritto, impedisce il decorso della decadenza nei confronti di chi non sia stato validamente destinatario dell’atto, senza che rilevi la mera conoscenza di fatto. Ha inoltre rilevato che la questione era comunque rilevabile d’ufficio e non richiedeva nuovi accertamenti di fatto, ma ha precisato che in sede di rinvio dovrà essere verificato il rilievo della circostanza che la destinataria della notifica rivestisse anche il ruolo di procuratrice generale degli altri comproprietari. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
richiamati dai ricorrenti come norme processuali violate nella valutazione della tardività e delle risultanze probatorie
richiamati come disciplina dell’opposizione alla stima e dei relativi termini
art. 20, comma 4, L. n. 865/1971
la comunicazione del provvedimento di determinazione dell’indennità, pur soggetta alle forme della notificazione civile, mantiene natura amministrativa e non processuale
la sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica alla notificazione amministrativa del decreto di asservimento/espropriazione
art. 51 L. 25 giugno 1865, n. 2359
richiamato per il principio per cui la nullità della notificazione del decreto ablatorio impedisce il decorso del termine di decadenza per l’opposizione alla stima
richiamato in tema di rilevabilità d’ufficio della decadenza nei limiti della disponibilità della posizione sostanziale
consente l’enunciazione del principio di diritto per relationem in sede di rinvio
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclude l’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è accolto
Massime di principio
- La notificazione del decreto di asservimento o espropriazione ha natura sostanziale/amministrativa nel procedimento ablativo: se è mancante o nulla, non decorre il termine per proporre opposizione alla stima nei confronti del soggetto non validamente raggiunto.
- Alla notificazione del provvedimento ablatorio non si applica la sanatoria per raggiungimento dello scopo propria degli atti processuali civili, perché la comunicazione non ha natura processuale.
- La conoscenza di fatto dell’atto da parte dell’interessato non è sufficiente, di per sé, a far decorrere il termine di decadenza per l’opposizione alla stima quando la notificazione non sia stata validamente eseguita.
- In sede di legittimità possono essere trattati nuovi profili giuridici solo se fondati sugli stessi fatti già emersi nel giudizio di merito o se la questione è rilevabile d’ufficio; non sono invece ammesse questioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto.
- La decadenza dall’opposizione alla stima è rilevabile d’ufficio nei limiti in cui la posizione sostanziale sia indisponibile, come avviene sul versante del pagamento dell’indennità da parte dell’ente pubblico.
- Quando la parte destinataria della notifica dell’atto ablatorio agisce anche come procuratrice generale di altri aventi diritto, il giudice del rinvio deve verificare se tale rappresentanza possa incidere sulla validità/efficacia della notificazione ai fini della decorrenza del termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14630/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14636/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14638/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14639/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14644/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →