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Legge

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Normativa italiana14G00203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, riferita principalmente al 2015 e al triennio 2015-2017, finanzia scuola, cultura, ambiente ed emergenze, modifica misure fiscali e del lavoro, introduce l’erogazione mensile del TFR in busta paga fino al 30 giugno 2018, disciplina crediti d’imposta per ricerca e sviluppo e proroga detrazioni edilizie ed energetiche. I commi riportati includono anche il regime forfetario per persone fisiche, con modifiche e abrogazioni successive indicate nel testo.

Legge di stabilità 2015: finanza pubblica, scuola, fisco, lavoro e incentivi

Legge di stabilità 2015: principali misure finanziarie, fiscali e di sostegno all’economia

Il provvedimento disciplina gli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2015-2017 e introduce numerosi interventi in materia di scuola, cultura, ambiente, lavoro, fiscalità, ricerca, investimenti e attività professionali e d’impresa. Il testo riportato contiene anche disposizioni successivamente abrogate o modificate.

Finanza pubblica e trasferimenti previdenziali

Sono fissati, per gli anni 2015, 2016 e 2017, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, secondo gli importi indicati nell’allegato n. 1. Il ricorso al mercato è considerato al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Per il 2015 sono adeguati gli importi dei trasferimenti statali dovuti alle gestioni previdenziali interessate, da ripartire mediante il procedimento previsto dalla legge n. 241/1990. Sono inoltre individuate somme destinate, prima del riparto, alle gestioni:

  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per completare l’assunzione statale degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 1989;
  • speciale minatori;
  • lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

Scuola e formazione

È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il Fondo “La buona scuola”, destinato al rafforzamento dell’offerta formativa, alla continuità didattica, alla valorizzazione dei docenti, all’autonomia scolastica e alla valutazione.

La dotazione è pari a:

  • 1 miliardo di euro per il 2015;
  • 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2016.

Le risorse sono destinate prioritariamente al piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione di docenti e dirigenti.

Imprese, innovazione e garanzie finanziarie

Sono rifinanziate e ampliate le misure a sostegno delle imprese composte da almeno quindici persone, comprese reti di imprese aventi nel programma comune lo sviluppo di attività innovative. Le procedure selettive sono indette dal Ministero dello sviluppo economico e devono valorizzare la collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome.

I progetti devono avere durata minima di due anni e possono riguardare:

  • centri per lo sviluppo e il trasferimento di software e hardware a codice sorgente aperto;
  • incubatori per realtà innovative dell’artigianato digitale;
  • servizi di fabbricazione digitale per artigiani e microimprese;
  • messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
  • nuove realtà artigianali o reti manifatturiere basate su tali tecnologie.

La garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le imprese viene estesa alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.

Patrimonio culturale e spettacolo

È istituito il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2020.

Le risorse devono essere utilizzate nell’ambito di un programma triennale predisposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e trasmesso al CIPE entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il programma individua interventi prioritari, risorse assegnate, cronoprogramma e modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione.

Il programma aggiornato, con l’indicazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario, deve essere trasmesso al CIPE entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le disposizioni sul credito d’imposta per erogazioni liberali a favore della cultura vengono estese anche alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione.

Credito fiscale per lavoratori dipendenti

Il credito previsto dall’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è riconosciuto, in presenza di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, nei seguenti importi e limiti di reddito complessivo:

  • 960 euro, se il reddito non supera 24.000 euro;
  • importo proporzionalmente ridotto, per redditi superiori a 24.000 e fino a 26.000 euro, secondo il rapporto tra 26.000 euro meno il reddito complessivo e 2.000 euro.

Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga. Il sostituto recupera le somme mediante compensazione; le amministrazioni pubbliche possono utilizzare anche la riduzione dei versamenti di ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

L’importo deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ai fini del limite reddituale non rilevano alcune agevolazioni fiscali previste per lavoratori rientrati o trasferiti in Italia.

Ricerca e sviluppo

Per le imprese di qualsiasi forma giuridica, settore e regime contabile è previsto un credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito è pari al 25% della spesa incrementale rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese costituite da meno di tre periodi d’imposta, la media è calcolata sul periodo più breve decorrente dalla costituzione.

Sono previsti i seguenti limiti:

  • spesa minima annuale di 30.000 euro;
  • credito massimo annuale di 5 milioni di euro per beneficiario;
  • aliquota del 50% per spese relative a personale altamente qualificato e contratti di ricerca.

Sono ammissibili, tra le altre, attività di ricerca teorica o sperimentale, ricerca industriale, sviluppo di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, prototipi e progetti pilota destinati a sperimentazioni tecnologiche o commerciali. Sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, processi e servizi esistenti.

Le spese agevolabili comprendono:

  • personale altamente qualificato con dottorato, dottorato in corso o laurea magistrale tecnica o scientifica;
  • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, con costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA;
  • contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese e start-up innovative;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a invenzioni, biotecnologie, semiconduttori e nuove varietà vegetali.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti ordinari di utilizzo previsti dalla normativa richiamata.

La fruizione indebita comporta il recupero del credito, con interessi e sanzioni. I controlli richiedono documentazione contabile certificata dal revisore legale, dal collegio sindacale o da un professionista abilitato. Per le imprese prive di revisione legale o collegio sindacale, le spese di certificazione sono ammissibili entro 5.000 euro. Le imprese con bilancio certificato sono esentate da tali obblighi.

TFR in busta paga e finanziamento alle imprese

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi lavoratori domestici e agricoli, con almeno sei mesi di rapporto presso lo stesso datore possono chiedere la liquidazione mensile della quota maturanda di TFR come parte integrativa della retribuzione.

La quota è corrisposta al netto del contributo previsto dalla legge n. 297/1982, può comprendere quella destinata alla previdenza complementare ed è soggetta a tassazione ordinaria. Non è imponibile ai fini previdenziali, non beneficia della tassazione separata e non rileva, ai fini del credito per lavoratori dipendenti, nella verifica del reddito complessivo.

L’opzione è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della normativa sul TFR.

I datori di lavoro possono corrispondere direttamente le somme oppure accedere a finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo istituito presso l’INPS e dalla garanzia dello Stato come garanzia di ultima istanza. Il finanziamento beneficia inoltre del privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile ed è esente da imposte e tributi indiretti.

Per accedere al finanziamento il datore deve ottenere dall’INPS la certificazione del TFR maturato per ciascun lavoratore e presentare la richiesta a banche o intermediari aderenti all’accordo-quadro. Il tasso complessivo non può superare il tasso di rivalutazione del TFR.

Il Fondo di garanzia dispone inizialmente di 100 milioni di euro per il 2015 ed è alimentato anche dal contributo mensile dovuto dai datori di lavoro con meno di 50 addetti che ricorrono al finanziamento, pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile nella misura corrispondente alla quota di TFR liquidata in busta paga.

Le modalità operative del sistema, del Fondo e della garanzia statale devono essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

IRAP e deduzione del costo del lavoro

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo n. 446/1997 è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni già spettanti per il personale.

La deduzione è riconosciuta anche ai produttori agricoli e alle società agricole per ciascun lavoratore agricolo dipendente in possesso dei requisiti previsti.

Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazioni e acquisto mobili

Sono prorogate al 31 dicembre 2015 le detrazioni del 65% per interventi di riqualificazione energetica, comprese le spese condominiali sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

La detrazione del 65% è estesa, per le spese sostenute nel 2015, a:

  • acquisto e posa di schermature solari, con detrazione massima di 60.000 euro;
  • acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori alimentati da biomasse, con detrazione massima di 30.000 euro.

La detrazione per ristrutturazioni edilizie è confermata al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. È prorogata al 31 dicembre 2015 anche la detrazione del 65% per interventi antisismici nei casi previsti.

Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici collegato agli interventi di ristrutturazione, il termine di applicazione è prorogato al 31 dicembre 2015. Le relative spese sono computate indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Il termine per il riporto della detrazione relativa agli immobili ereditati, acquistati o ricevuti in donazione è esteso da sei a diciotto mesi.

Bonifiche ambientali ed emergenze

Per la prosecuzione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall’amianto sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Di tali somme, 25 milioni annui sono destinati ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

Il Ministero dell’ambiente deve individuare le risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario entro il 15 febbraio 2015.

Sono inoltre destinati 60 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali. I risultati degli interventi finanziati e le risorse assegnate devono essere pubblicati dalla Presidenza del Consiglio in formato di dati aperti.

È consentito utilizzare, entro il limite massimo di 8 milioni di euro e previa ricognizione degli impegni già assunti, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5459 per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014, per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza.

Regime forfetario per persone fisiche

Il testo disciplina il regime forfetario applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, rispettano i requisiti previsti. Nel testo riportato la soglia dei ricavi o compensi è indicata in 85.000 euro e quella delle spese per lavoro e collaboratori in 20.000 euro lordi.

Per chi esercita più attività con diversi codici ATECO, si considerano complessivamente i ricavi e compensi delle diverse attività. Chi avvia una nuova attività può comunicare, nella dichiarazione di inizio attività, la presunta sussistenza dei requisiti.

Sono previste cause di esclusione, tra cui:

  • applicazione di regimi IVA speciali o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • residenza fuori dai casi ammessi per soggetti UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e almeno il 75% del reddito prodotto in Italia;
  • esercizio prevalente di cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controllo di società o associazioni con attività riconducibili a quella esercitata;
  • attività svolta prevalentemente verso datori di lavoro attuali o dei due periodi d’imposta precedenti, salvo l’eccezione per chi avvia una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria professionale;
  • percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini IVA, il contribuente forfetario non esercita la rivalsa nelle operazioni nazionali, non detrae l’IVA sugli acquisti e applica le regole speciali previste per operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni e servizi con soggetti non residenti. Per le operazioni in cui è debitore dell’imposta deve emettere o integrare la fattura e versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo.

È generalmente esonerato dagli obblighi IVA, salvo numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei documenti. Il passaggio dal regime ordinario comporta la rettifica della detrazione IVA; l’eventuale eccedenza detraibile dell’ultimo anno ordinario può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto dall’allegato n. 4, differenziato per codice ATECO. Sul reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva del 15% dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito forfetario e l’eventuale eccedenza dal reddito complessivo.

Disposizioni abrogate o con efficacia storica

Il testo segnala l’abrogazione di diversi commi, intervenuta con norme successive, tra cui i commi 21, 25 e 37-45. Sono inoltre indicate modifiche successive al regime forfetario e ad alcune disposizioni IVA.

Le misure con termini espressamente limitati al 2015, al periodo 2015-2017, al quinquennio 2016-2020 o al periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018 hanno, per tali profili, efficacia temporalmente circoscritta. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è previsto, nella formulazione riportata, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

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