Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di forniture di beni sanitari e/o farmaceutici rese a favore di un'azienda ospedaliera e poi cedute a una società finanziaria/cessionaria del credito. L'azienda ospedaliera propose opposizione deducendo, in sostanza, la mancanza di un valido contratto di fornitura per difetto della forma scritta richiesta nei rapporti con la pubblica amministrazione e, quindi, la nullità dei rapporti da cui sarebbero derivati i crediti azionati. Il Tribunale di Catania accolse solo in parte la domanda; la Corte d'appello, invece, ritenne assorbente la mancanza di valida conclusione dei contratti di fornitura e rigettò la domanda della cessionaria. La società cessionaria ricorse in Cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2733 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'azienda ospedaliera avrebbe confessato l'esistenza dei contratti sia contestando la legittimazione della cessionaria sia effettuando pagamenti; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'omesso esame di documenti decisivi, quali ordinativi, delibere di aggiudicazione, contratti e fatture recanti CIG; 3) violazione dell'art. 1326 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, per effetto del riordino della disciplina sanitaria, i contratti dell'azienda ospedaliera sarebbero soggetti alle regole civilistiche e potrebbero perfezionarsi anche con scambio di corrispondenza e comportamento concludente, con affidamento incolpevole del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, l'esistenza del contratto e del diritto azionato richiedono la produzione della relativa scrittura, non sostituibile né da altri mezzi di prova né dal comportamento processuale delle parti. Ha inoltre osservato che le censure relative all'omesso esame di documenti e alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. erano inammissibili per difetto di autosufficienza e perché non specificamente riferite alla ratio decidendi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'azienda ospedaliera, quale organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice per le forniture sanitarie, resta soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici, con necessità della forma scritta e nullità del contratto in mancanza; ha aggiunto che, pur potendo il contratto formarsi anche tramite atti scritti separati, nel caso concreto la sentenza impugnata aveva accertato che l'ordine era stato sottoscritto da un dirigente privo di potere di impegnare l'ente, rilievo non specificamente censurato. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; è stata invece rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il comportamento della controparte valesse come confessione dell'esistenza del contratto; la Corte ha escluso che tale comportamento possa sostituire la prova scritta richiesta ad substantiam.
Invocato come parametro della valutazione della prova; la Corte ha ricordato che la censura ex art. 115 c.p.c. va dedotta nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non può trasformarsi in richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione probatoria.
Evocato dalla ricorrente per sostenere il perfezionamento del contratto per scambio di corrispondenza; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva, perché nel caso concreto operava la forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti con l'amministrazione.
Richiamato quale norma che sanziona con nullità la violazione di norma imperativa; la Corte ha confermato che la mancata forma scritta nei contratti soggetti al codice dei contratti pubblici comporta nullità.
art. 11, comma 13, d.lgs. n. 163/2006
La Corte ha richiamato il testo previgente alla novella del 2012, secondo cui il contratto doveva essere stipulato mediante atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa, scrittura privata o forma elettronica.
art. 17 del r.d. n. 2440/1923
Richiamato dalle Sezioni Unite per affermare che la forma scritta ad substantiam può risultare anche dall'incontro di dichiarazioni scritte separate, purché provenienti da soggetti legittimati.
art. 2 della legge n. 132/1968
Evocato per qualificare gli enti ospedalieri come enti pubblici, soggetti al relativo regime di forma e rappresentanza.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per la natura di ente pubblico economico dell'azienda sanitaria, senza escluderne la qualità di organismo di diritto pubblico per gli appalti.
art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163/2006
Richiamato per qualificare l'azienda ospedaliera come organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice soggetta al codice dei contratti pubblici.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, mancando colpa grave e pretestuosità del ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Quando un contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, la sua esistenza e i diritti che ne derivano devono essere provati mediante la produzione della scrittura richiesta dalla legge; la prova non può essere surrogata da confessioni, comportamenti processuali o altri mezzi probatori.
- La mancata forma scritta nei contratti delle amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico, nei casi in cui la legge la prescrive come requisito di validità, comporta nullità per violazione di norma imperativa.
- Nel giudizio di cassazione, le censure sull'omesso esame di documenti e sulla valutazione delle prove sono inammissibili se non rispettano i requisiti di specificità, autosufficienza e riferibilità alla ratio decidendi.
- La forma scritta ad substantiam nei contratti pubblici può risultare anche da atti scritti separati e non necessariamente da un unico documento, ma resta indispensabile che la manifestazione di volontà provenga da soggetti muniti del potere di impegnare l'ente.
- Non è sufficiente invocare in astratto la natura civilistica o economica dell'ente per sottrarlo alle regole del codice dei contratti pubblici quando l'oggetto dell'accordo rientra nell'ambito dei contratti pubblici di fornitura.
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