Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e altre pretese tributarie riferite all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di una complessa operazione di cessione di immobili. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale della società. In cassazione la contribuente aveva articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015, per avere la CTR omesso di rilevare che la presunta notizia di reato sarebbe stata inoltrata quando il reato fiscale era già prescritto e senza un valido obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 57, comma 4, e dell'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, per mancanza dei presupposti dell'accertamento parziale; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, per novità della deduzione dell'Ufficio in appello circa l'accertamento parziale; 4) violazione degli artt. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 c.c., per mancata considerazione delle allegazioni della contribuente sulla peculiarità dell'operazione e sull'assenza di intenti fraudolenti infragruppo; 5) violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 10 l. n. 212 del 2000, per asserita obiettiva incertezza normativa; 6) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, per difetto dell'elemento soggettivo necessario per le sanzioni. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 1, comma 213, l. n. 197 del 2022, a seguito di definizione transattiva con la controparte, con accettazione dell'Avvocatura dello Stato. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia (tempestiva, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla resistente) e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso, perché ha preso atto della rinuncia agevolata al ricorso depositata dalla società contribuente, successiva a una definizione transattiva con l'Agenzia delle entrate e rituale ai sensi dell'art. 1, commi 213, 215 e 217, l. n. 197 del 2022 e dell'art. 390 c.p.c. Richiamata l'applicabilità, in quanto compatibile, delle norme sulla rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'estinzione del giudizio per rinuncia esclude tale obbligo.
Norme richiamate
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dalla ricorrente per contestare la validità della pretesa relativa alla notizia di reato e ai presupposti dell'accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; nessuna valutazione di merito per estinzione del giudizio.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di denuncia; non esaminato nel merito.
art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per censurare l'accertamento parziale; non esaminato nel merito.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per la disciplina dell'accertamento parziale; non esaminato nel merito.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per dedurre la novità della questione introdotta in appello; non esaminato nel merito.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. sul piano dell'apprezzamento delle allegazioni e dell'onere probatorio; non esaminato nel merito.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; non esaminato nel merito.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per l'asserita obiettiva incertezza normativa; non esaminato nel merito.
Richiamato per l'ipotesi di obiettiva incertezza; non esaminato nel merito.
Richiamato per l'obiettiva incertezza normativa e la tutela dell'affidamento; non esaminato nel merito.
Richiamato per contestare l'elemento soggettivo delle sanzioni; non esaminato nel merito.
art. 1, comma 213, l. n. 197 del 2022
Consente la rinuncia agevolata al ricorso per cassazione a seguito di definizione della controversia.
art. 1, comma 215, l. n. 197 del 2022
Disciplina il perfezionamento della definizione transattiva richiamata dalla ricorrente.
art. 1, comma 217, l. n. 197 del 2022
Prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 390 c.p.c. alla rinuncia agevolata.
Usato come disciplina processuale della rinuncia al ricorso per cassazione, applicabile in quanto compatibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia agevolata al ricorso per cassazione, quando intervenga nei termini di legge, sia sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- Alla rinuncia agevolata prevista dalla legge speciale si applicano, in quanto compatibili, le regole processuali della rinuncia al ricorso per cassazione, compreso il requisito dell'intervento prima dell'adunanza camerale.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte provvede alla compensazione delle spese se ne ricorrono i presupposti del caso concreto; in tale ipotesi non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non affronta le censure di merito contenute nel ricorso, che restano prive di decisione sulla fondatezza.
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