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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e altre pretese tributarie riferite all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di una complessa operazione di cessione di immobili. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale della società. In cassazione la contribuente aveva articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015, per avere la CTR omesso di rilevare che la presunta notizia di reato sarebbe stata inoltrata quando il reato fiscale era già prescritto e senza un valido obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 57, comma 4, e dell'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, per mancanza dei presupposti dell'accertamento parziale; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, per novità della deduzione dell'Ufficio in appello circa l'accertamento parziale; 4) violazione degli artt. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 c.c., per mancata considerazione delle allegazioni della contribuente sulla peculiarità dell'operazione e sull'assenza di intenti fraudolenti infragruppo; 5) violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 10 l. n. 212 del 2000, per asserita obiettiva incertezza normativa; 6) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, per difetto dell'elemento soggettivo necessario per le sanzioni. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 1, comma 213, l. n. 197 del 2022, a seguito di definizione transattiva con la controparte, con accettazione dell'Avvocatura dello Stato. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia (tempestiva, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla resistente) e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso, perché ha preso atto della rinuncia agevolata al ricorso depositata dalla società contribuente, successiva a una definizione transattiva con l'Agenzia delle entrate e rituale ai sensi dell'art. 1, commi 213, 215 e 217, l. n. 197 del 2022 e dell'art. 390 c.p.c. Richiamata l'applicabilità, in quanto compatibile, delle norme sulla rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'estinzione del giudizio per rinuncia esclude tale obbligo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia agevolata al ricorso per cassazione, quando intervenga nei termini di legge, sia sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
  • Alla rinuncia agevolata prevista dalla legge speciale si applicano, in quanto compatibili, le regole processuali della rinuncia al ricorso per cassazione, compreso il requisito dell'intervento prima dell'adunanza camerale.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte provvede alla compensazione delle spese se ne ricorrono i presupposti del caso concreto; in tale ipotesi non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non affronta le censure di merito contenute nel ricorso, che restano prive di decisione sulla fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della provaBuona fede e correttezza

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