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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di somministrazione lavoro per il pagamento di fatture rimaste insolute relative a prestazioni rese in favore di enti assistenziali. Gli enti proposero opposizione sostenendo, in sostanza, di avere già effettuato vari pagamenti e che tali versamenti avrebbero dovuto essere interamente scomputati dal credito azionato. Il Tribunale respinse l’opposizione, ma la Corte d’appello accolse solo in parte il gravame, riconoscendo la validità dell’imputazione dei pagamenti come prospettata dagli opponenti per un importo limitato e riducendo il credito monitorio di euro 68.252,36, ritenendo invece tardiva e nuova la richiesta di ulteriore scomputo per euro 144.315,71. In cassazione gli enti dedussero, tra l’altro, violazione delle regole sulle prove documentali e sull’onere probatorio, omessa considerazione di un pagamento relativo a una specifica fattura, violazione dell’art. 183 c.p.c. per aver ritenuto nuova una deduzione che sarebbe stata invece tempestiva, violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello operato la detrazione dal credito complessivo anziché da quello monitoriamente azionato, e nullità del procedimento per mancata rinnovazione dell’udienza rinviata per l’emergenza COVID. La società creditrice resistette e propose ricorso incidentale, lamentando a sua volta ultrapetizione, errata distribuzione dell’onere della prova e violazione delle norme sull’imputazione dei pagamenti, sostenendo che la Corte d’appello avesse ridotto il credito in assenza di specifiche difese avversarie e senza corretta base probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi degli enti debitori nella parte in cui contestavano la ricostruzione della Corte territoriale sull’imputazione dei pagamenti e sulla quantificazione del debito complessivo, osservando che l’eccezione di pagamento, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, doveva essere proposta nell’atto di opposizione quale primo atto difensivo, e che la deduzione ulteriore era tardiva e nuova. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., spiegando che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che consente l’accertamento del rapporto complessivo e non si esaurisce in un controllo formale del decreto. Il quinto motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per mancanza di concreta allegazione di un pregiudizio al diritto di difesa. Quanto al ricorso incidentale della società creditrice, la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione e ha ritenuto infondate le censure sull’onere della prova e sulla pretesa decisione a sorpresa, affermando che la questione dell’imputazione dei pagamenti era stata comunque oggetto di contraddittorio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    Disciplina l’imputazione dei pagamenti; la Corte richiama il principio per cui, in presenza di una dedotta diversa imputazione, il creditore deve provare le condizioni che la giustificano, ma nel caso concreto la censura non supera la ricostruzione di merito sulle prove documentali.

  • art. 1195 c.c.

    È evocato dalle parti in tema di quietanza e imputazione del pagamento; la Corte non accoglie la censura che pretendeva di rimettere in discussione la ricostruzione dell’imputazione operata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di ultrapetizione perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare l’intero rapporto controverso e può operare la detrazione dei pagamenti rispetto al credito complessivamente accertato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla valutazione delle prove documentali, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 2702 c.c. e ss.

    Evocati in relazione all’efficacia probatoria dei documenti e dei mandati di pagamento prodotti.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte dichiara infondati o inammissibili i motivi articolati ai diversi numeri.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte afferma che la modifica/ampliamento della domanda non può tradursi nell’introduzione di una domanda nuova; nel caso concreto la deduzione aggiuntiva sullo scomputo è stata ritenuta tardiva.

  • art. 348 c.p.c.

    Invocato per la mancata comunicazione della nuova udienza di precisazione delle conclusioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte precisa che il divieto di decisioni a sorpresa opera solo se la questione rilevata d’ufficio non sia stata oggetto di contraddittorio; nel caso concreto il contraddittorio sulla prova dell’imputazione era stato instaurato.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per i requisiti di specificità del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. quanto all’onere di specificare e produrre gli atti rilevanti per il motivo di ricorso.

  • D.Lgs. 231/2002

    Richiamato nel decreto ingiuntivo per gli interessi di mora sulle fatture insolute.

  • D.Lgs. 276/2003

    Indicato come base delle prestazioni di somministrazione di lavoro a tempo determinato da cui derivavano le fatture azionate in via monitoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare la fondatezza sostanziale della domanda creditoria sull’intero rapporto dedotto, non soltanto la regolarità formale del procedimento monitorio.
  • L’eccezione di pagamento, quando incide in senso estintivo sul credito azionato, deve essere proposta tempestivamente nel primo atto difensivo dell’opponente; una deduzione successiva può essere considerata tardiva se integra una domanda o eccezione nuova rispetto a quanto già introdotto.
  • La diversa imputazione dei pagamenti deve essere sorretta da elementi probatori specifici; la valutazione del materiale documentale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio denunciato, non come mera richiesta di rivalutazione del fatto.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice, nell’ambito della domanda introdotta, determina il credito complessivo e ne scompone gli importi in base ai pagamenti risultanti dagli atti, senza attribuire un bene della vita diverso o maggiore di quello richiesto.
  • La deduzione di nullità processuali o di violazioni del diritto di difesa richiede sempre la concreta allegazione del pregiudizio effettivamente subito; non è sufficiente il mero richiamo astratto al vizio procedurale.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se indica uno specifico fatto storico, il dato da cui esso risulta, e il momento in cui è stato discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimentoSomministrazione di lavoro
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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