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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti dalla concedente per il pagamento di canoni di leasing immobiliare scaduti tra giugno 2010 e aprile 2011, relativi a quattro contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto immobili. L’utilizzatrice e il fideiussore proposero opposizione; la concedente, a fronte del perdurante inadempimento, dichiarò risolti i contratti e chiese in via riconvenzionale la restituzione degli immobili, il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi moratori e dei canoni a scadere attualizzati, detratto quanto ricavabile dalla vendita o dal riutilizzo dei beni. In primo grado le opposizioni furono rigettate e la società utilizzatrice fu condannata alla restituzione dei beni e al pagamento del residuo credito. In appello fu confermata la decisione, ritenendo applicabile ai contratti anteriori ma ancora sub iudice la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 e reputando valida la clausola penale pattizia. In Cassazione la società utilizzatrice dedusse: 1) violazione del principio di irretroattività e della disciplina sul leasing, sostenendo che la l. n. 124/2017 non potesse applicarsi a rapporti risolti prima della sua entrata in vigore; 2) violazione degli artt. 1526 e 1418 c.c., assumendo la nullità della clausola contrattuale che consentiva alla concedente di trattenere le somme e di ottenere ulteriori importi, in quanto l’art. 1526 c.c. sarebbe norma imperativa; 3) violazione delle norme sulla determinazione e validità della clausola penale, sostenendo che la pattuizione fosse squilibrata e favorevole al contraente forte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la Corte d’appello avesse applicato retroattivamente la l. n. 124/2017: ha invece ritenuto che la nuova disciplina, quale tipizzazione legislativa del leasing, debba orientare l’interpretazione dei rapporti non ancora esauriti e non coperti da giudicato, in quanto l’attività ermeneutica deve svolgersi sulla base dell’ordinamento vigente e non "ora per allora". Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a una rivalutazione del merito, non correlati alla ratio decidendi e comunque non idonei a scalfire l’orientamento consolidato secondo cui, nel leasing traslativo stipulato prima della l. n. 124/2017, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore è sottoposta ad applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. e la clausola penale può essere ridotta secondo equità, detraendo il valore del bene o il ricavato dalla sua vendita. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Non è stato applicato un effetto retroattivo della legge nuova; la disciplina sopravvenuta rileva come parametro interpretativo per i rapporti non ancora esauriti e non coperti da giudicato.

  • art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017

    La legge ha tipizzato il leasing e fornisce una disciplina legislativa del contratto, incidendo sull’interpretazione dei rapporti ancora sub iudice e sui criteri di riequilibrio in caso di risoluzione per inadempimento.

  • art. 72 quater L.F.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del leasing, ma la Corte non ne fonda la decisione su questo profilo.

  • art. 1526 c.c.

    Per i contratti di leasing traslativo anteriori alla l. n. 124/2017 la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore resta soggetta ad applicazione analogica della norma, con potere del giudice di riequilibrare gli effetti economici della clausola penale.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per contrasto con norma imperativa non è configurata nei termini prospettati dalla ricorrente, poiché la clausola esaminata non è stata ritenuta illegittima.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    La clausola non è stata qualificata come vessatoria; tale statuizione di primo grado non era stata impugnata ed è passata in giudicato.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la determinabilità/validità della clausola penale, ma senza accoglimento.

  • art. 1349 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della clausola, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l’autonomia contrattuale nella pattuizione della penale, senza esito favorevole.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte ha rilevato la conformità della sentenza impugnata al consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione del primo grado sul fatto che la risoluzione di un contratto a esecuzione continuata o periodica non comporta restituzione delle prestazioni già eseguite.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che tipizza un contratto diffuso ma prima regolato solo per via analogica può orientare l’interpretazione dei rapporti non ancora esauriti e non definiti con giudicato, senza violare il principio di irretroattività, quando non si attribuiscono effetti già chiusi del passato ma si decide secondo l’ordinamento vigente.
  • Nel leasing finanziario stipulato anteriormente alla l. n. 124/2017 e qualificabile come leasing traslativo, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore è soggetta all’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., con potere del giudice di riequilibrare gli effetti della clausola penale.
  • La clausola che, in caso di risoluzione del leasing, preveda per il concedente la restituzione del bene, il pagamento dei canoni scaduti e la detrazione del valore ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene non è di per sé manifestamente eccessiva, se consente al concedente di conseguire quanto avrebbe ottenuto con l’esatta esecuzione del contratto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una ricostruzione alternativa dei fatti; i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo specifico il contrasto con le norme invocate.
  • Quando una statuizione del giudice di merito sulla natura non vessatoria di una clausola non viene impugnata, essa passa in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nei gradi successivi.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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