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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società locatrice per canoni di locazione e oneri condominiali relativi a un immobile di Oristano, poi opposto dall'INPS. Dopo la declaratoria di incompetenza del tribunale adito inizialmente e la riassunzione davanti al Tribunale di Oristano, l'INPS contestò la legittimazione attiva della controparte e la nullità del contratto di locazione, assumendo a monte la nullità del contratto con cui la dante causa della locatrice aveva acquistato l'immobile; propose inoltre domanda riconvenzionale per una penale di euro 75.000 per ritardo nella consegna del bene. Il tribunale accolse solo parzialmente le pretese monitorie e accolse la riconvenzionale; la corte d'appello rigettò gli appelli di entrambe le parti. In cassazione l'INPS ha proposto un solo motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso perché, pur avendo il ricorrente dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, non ha depositato entro il termine di legge la copia della sentenza munita della relata di notificazione oppure, in caso di notifica via PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione. La documentazione depositata non era idonea a surrogare tale onere; inoltre non operava l'eccezione giurisprudenziale che consente la procedibilità in difetto di tale deposito se il ricorso è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché tale termine era spirato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata gli imponesse l'onere di depositare la relata o la documentazione PEC prevista dall'art. 369 c.p.c.; onere non assolto. Ha inoltre escluso che potesse operare il principio di procedibilità in mancanza di deposito documentale, perché il ricorso era stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Chi afferma di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne copia munita della relata di notifica, ovvero la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC, entro il termine previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 645 c.p.c.

    È richiamato come base dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la misura del contributo unificato dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente, nel ricorso per cassazione, dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta un onere processuale conseguente di deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notifica, oppure della documentazione equivalente se la notifica è avvenuta via PEC.
  • Il potere di attestazione del difensore riguarda la conformità delle copie agli originali e non può estendersi a certificare l'avvenuta verificazione di un fatto processuale quale la notificazione della sentenza.
  • La mancata produzione della documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che risulti comunque rispettato il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per la notifica del ricorso.
  • Quando l'improcedibilità è rilevata d'ufficio e la fattispecie presenta peculiarità processuali, è consentita la compensazione integrale delle spese di legittimità.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta, se ne ricorrono i presupposti di legge, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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