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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (affittuario)

La controversia

Due soggetti convennero in giudizio le comproprietarie di un fondo agricolo e, dopo la successiva vendita del bene a terzi, anche gli acquirenti, deducendo di avere validamente esercitato la prelazione agraria e chiedendo la sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c.; in via subordinata domandarono il riscatto agrario. Uno dei ricorrenti dedusse inoltre di essere proprietario e coltivatore diretto di un fondo confinante. Nel medesimo giudizio chiesero anche l’accertamento del credito per migliorie apportate al fondo durante l’affitto e la compensazione tra tale credito e il prezzo dovuto per l’acquisto, nonché il risarcimento del danno per la mancata consegna di documenti utili a ottenere un mutuo. I convenuti contestarono la legittimazione soggettiva di uno dei ricorrenti, la tardività del pagamento del prezzo, l’inefficacia della prelazione e del riscatto, e l’impossibilità di subordinare il pagamento al controcredito per migliorie. I giudici di merito respinsero le domande; in appello fu confermata la separazione della domanda sulle migliorie e fu rigettato il gravame. In cassazione i ricorrenti denunciarono, tra l’altro, violazione delle regole sul cumulo delle domande e sulla competenza, omessa pronuncia sul riscatto quale confinante, extrapetizione e erronea interpretazione dell’atto di citazione, violazione dell’art. 8 l. 590/1965 quanto alla denuntiatio e al termine di pagamento, oltre a censure sulla prova della qualità di coltivatore diretto e sul danno da mancata consegna della documentazione bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la seconda censura del primo motivo, il terzo motivo e il sesto motivo nei limiti indicati in motivazione; ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha rigettato il primo motivo nella parte residua e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. In sede di rinvio dovrà escludersi che l’atto introduttivo subordinasse il pagamento del prezzo alla compensazione del controcredito per migliorie; dovrà applicarsi il principio secondo cui, se il proprietario del fondo agricolo, dopo un preliminare di vendita e in assenza di valido esercizio della prelazione, venda a terzi a prezzo maggiore, deve reiterare la denuntiatio al titolare della prelazione; e dovranno essere rivalutati alcuni capitoli di prova ritenuti astrattamente rilevanti. Rimangono coperti da giudicato interno la legittimità della separazione delle domande e l’invalidità dell’esercizio della prelazione per tardivo pagamento del prezzo.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di sentenza costitutiva di trasferimento del fondo in caso di valido esercizio della prelazione

  • art. 8 l. 590/1965

    la prelazione agraria richiede il rispetto del termine per il pagamento del prezzo; inoltre il proprietario deve rinnovare la denuntiatio se intende vendere a terzi in presenza dei presupposti di legge

  • art. 40, comma 3, c.p.c.

    invocato per sostenere la connessione della domanda sulle migliorie, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato per affermare che il capo sulla competenza andava impugnato con regolamento necessario di competenza

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    indicato per l’ordine di esame prioritario del motivo pregiudiziale sulla competenza

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato per qualificare come cumulo di domande quelle formulate tutte in via principale

  • art. 104 disp. att. c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per il principio di decisione sulle prove sia per censurare il rigetto delle prove orali ritenute invece rilevanti

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come criterio di conservazione dell’atto per interpretare in modo sensato l’atto di citazione

  • art. 1219 c.c.

    citato per analogia argomentativa nel criticare l’idea che la notifica della denuntiatio divenga superflua se il destinatario è presumibilmente insolvente

  • art. 1454 c.c.

    citato per analogia argomentativa nel medesimo ragionamento sulla necessità degli atti formali di intimazione

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibili i motivi che non trascrivono o riassumono gli atti/documenti rilevanti

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per le censure di omesso esame, ma escluso per il nuovo limite del vizio motivazionale

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità della censura di omesso esame in presenza di doppia conforme

  • art. 11551/1998

    precedente richiamato per distinguere tra offerta di prezzo inferiore e contemporanea domanda di accertamento di un controcredito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l’atto introduttivo deve essere interpretato secondo il suo tenore letterale e complessivo; se le domande sono cumulate in via principale, non può desumersi una subordinazione implicita del pagamento del prezzo all’accertamento di un controcredito, ove ciò contrasti con il testo dell’atto.
  • La prelazione agraria richiede l’offerta del prezzo alle condizioni fissate dalla legge: è invalida l’offerta di un prezzo ridotto, ma è invece compatibile con la prelazione la contestuale proposizione, nello stesso giudizio, di una domanda autonoma di accertamento del controcredito verso il venditore.
  • Il titolare della prelazione che agisce come retraente subentra al retrattato, e il suo obbligo di pagamento riguarda l’acquirente finale; pertanto non può condizionare il pagamento del prezzo all’accertamento di un credito verso un soggetto diverso dall’acquirente subentrato.
  • Se il proprietario del fondo agricolo, dopo un preliminare rimasto inefficace o non seguito da valido esercizio della prelazione, decide di vendere il bene a un terzo a condizioni diverse e/o a prezzo diverso, deve rinnovare la denuntiatio al titolare della prelazione: l’onere legale di comunicazione non viene meno per il solo fatto che si ritenga improbabile l’accettazione.
  • Il giudice non può rigettare le domande o negare la prova dei fatti costitutivi dopo aver impedito alla parte di provare tali fatti con i mezzi istruttori richiesti, poiché ciò integra una contraddizione logicamente e giuridicamente incompatibile con il principio di valutazione della prova.
  • I capi di sentenza relativi alla competenza, quando autonomi rispetto alla decisione di merito su altre domande, vanno impugnati con il mezzo proprio previsto dalla legge; l’impugnazione ordinaria proposta contro il capo sulla competenza è inammissibile.
  • Le censure di legittimità devono essere autosufficienti: se il ricorso non trascrive o riassume gli atti o i documenti decisivi, oppure denuncia un vizio non più deducibile nei limiti attuali del ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareCompetenzaImpugnazioniProvePossesso
RamiContrattiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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