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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di euro 395.500,00 per prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita e di società collegate, consistite in tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, compilazione e validazione delle dichiarazioni fiscali e consulenza aziendale e societaria. Il credito era stato ammesso dal giudice delegato al chirografo e il Tribunale di Civitavecchia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva negato il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., ritenendo non superata la presunzione di non personalità della prestazione, poiché la domanda era stata presentata dallo studio associato. Il ricorrente ha denunciato: (1) violazione degli artt. 93-99 l.fall., 2751-bis, n. 2, c.c. e 2727-2729 c.c., per avere il tribunale esaminato in modo parziale e sbrigativo la documentazione, senza considerare le prove documentali e testimoniali che avrebbero dimostrato che l’attività era stata svolta personalmente ed esclusivamente da un solo professionista e che la struttura associativa era minima; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’omessa considerazione dei documenti prodotti a prova contraria della presunzione di non personalità; (3) nullità della motivazione per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, in materia di privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., la domanda proposta da uno studio associato fa presumere la non personalità del rapporto d’opera, ma tale presunzione può essere superata con prova rigorosa che il credito riguardi una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e a lui effettivamente riferibile. Nel caso concreto, il tribunale non ha correttamente valutato la documentazione già prodotta in tempo utile nel giudizio di opposizione e ha motivato in modo sostanzialmente apparente, escludendo il privilegio sulla base del solo dato formale della domanda presentata dallo studio associato e di un preteso difetto originario di allegazione. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 93-99 l.fall.

    disciplinano l’insinuazione al passivo e l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito va valutata anche la spettanza del privilegio invocato se rientrante nel thema decidendum.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    riconosce privilegio ai crediti per compensi dei prestatori d’opera intellettuale/professionale; la sua interpretazione estensiva richiede prova rigorosa della personalità della prestazione quando il credito sia fatto valere da uno studio associato.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    riguardano le presunzioni; la presunzione di non personalità derivante dalla domanda dello studio associato può essere vinta da elementi presuntivi e documentali contrari, purché rigorosi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    impongono la corretta valutazione delle prove e dei documenti acquisiti; il giudice non può omettere l’esame del materiale probatorio rilevante.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione apparente nei casi rilevanti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    consente il vizio di omesso esame; nel caso evocato dai motivi di ricorso in relazione all’omessa considerazione di documenti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione non solo apparente, pena nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    impone una motivazione sufficiente e intelligibile.

  • art. 2956 c.c.

    richiamato solo perché i curatori avevano eccepito la prescrizione del credito professionale in sede di verifica.

  • art. 35 Cost.

    "tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"

    richiamato per sottolineare che il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. si collega alla protezione del lavoro autonomo come forma di lavoro tutelata dall’ordinamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la spettanza del privilegio sul credito professionale deve essere valutata in base al reale contenuto della prestazione e non al solo dato formale del soggetto che presenta l’istanza.
  • Quando il credito professionale è fatto valere da uno studio associato, opera una presunzione di non personalità della prestazione, ma essa è superabile con prova rigorosa che il compenso si riferisca a un’attività svolta personalmente da un professionista, in via esclusiva o prevalente, e a lui effettivamente riferibile.
  • La prova della personalità della prestazione può essere fornita anche mediante documenti prodotti nel giudizio di opposizione, purché tempestivamente e prima della maturazione di preclusioni o decadenze rilevanti.
  • Il giudice di merito deve esaminare il materiale probatorio rilevante e non può respingere la domanda privilegiata limitandosi a valorizzare il solo rilievo formale dell’intestazione dello studio associato.
  • Sussiste motivazione apparente quando la decisione non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice o omette di confrontarsi con elementi decisivi della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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