Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la vendita, avvenuta il 5 febbraio 2009, di terreni siti in Albenga da parte di un ente proprietario a una terza acquirente. Due soggetti, assumendo di essere titolari del diritto di prelazione agraria, avevano chiesto in primo grado di essere dichiarati titolari di tale diritto e, conseguentemente, di ottenere il riscatto dei terreni o comunque il trasferimento a loro favore. Il Tribunale aveva rigettato le domande. In appello, la Corte di Genova aveva confermato il rigetto dell’appello principale e accolto solo il primo motivo dell’appello incidentale della controparte. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina sulla prelazione agraria e della legge del 1979 sul termine di pagamento del prezzo, sostenendo che il termine per il versamento dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce la prelazione o che, comunque, la disciplina sul riscatto si applicasse analogicamente anche alla prelazione; (2) erronea esclusione della rilevanza della norma che ha esteso il termine di pagamento da tre a sei mesi; (3) erronea esclusione della possibilità di applicare una clausola regolamentare che prevedeva il pagamento in unica soluzione all’atto del contratto, ritenuta più favorevole e quindi idonea a consentire il pagamento oltre il termine legale; (4) omesso esame del motivo di appello relativo all’erronea affermazione che il loro fondo non fosse confinante con quello oggetto di causa; (5) omessa pronuncia sul motivo di gravame concernente l’incidenza di una via vicinale sulla contiguità tra i fondi ai fini della prelazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e assorbiti il quarto e il quinto, rilevando in sostanza che il diritto di prelazione era comunque ormai decaduto prima della vendita a terzi, anche per mancato pagamento del prezzo nel termine previsto dalla disciplina applicabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo; di conseguenza ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le parti resistenti, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla consolidata giurisprudenza secondo cui, in materia di prelazione agraria, il termine per il versamento del prezzo resta quello previsto dall’art. 8, comma 6, l. 590/1965 e non quello dell’articolo unico della l. 2/1979, oltre che sulla mancata censura di una ratio autonoma della sentenza impugnata: la decadenza dal diritto di prelazione per mancato pagamento del prezzo e per alienazione del bene a terzi quando il termine era già spirato. I motivi relativi alla contiguità dei fondi e alla presenza di una via vicinale sono rimasti assorbiti perché, consolidatasi la ratio sulla perdita del diritto, l’eventuale accoglimento di tali censure non avrebbe potuto condurre alla cassazione della decisione.
Norme richiamate
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
In tema di prelazione agraria, il prezzo deve essere versato entro tre mesi dal trentesimo giorno dalla notifica della proposta di alienazione, salvo diverso accordo tra le parti; la norma applicabile al termine di pagamento è questa e non quella del 1979 sul riscatto.
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Richiamato quale norma di disciplina della prelazione agraria insieme all'art. 8 l. 590/1965.
art. unico l. 8 gennaio 1979, n. 2
La disposizione relativa al termine di versamento del prezzo è riferita al riscatto e non estende la propria disciplina alla prelazione agraria.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato a sostegno dell'interpretazione letterale e sistematica proposta dai ricorrenti e disattesa dalla Corte.
art. 360 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione; i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non superavano il consolidato orientamento o non coglievano la ratio decidendi.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non idoneo a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 224 D.L. 34/2020
La proroga del termine di pagamento da tre a sei mesi è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché il termine era già spirato e la decadenza era già maturata.
art. 950 c.c.
Richiamato solo nel quarto motivo relativo alla contestazione sulla contiguità dei fondi.
art. 187 c.p.c.
Richiamato solo nel terzo motivo, ma senza incidere sulla decisione di inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Cita il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di prelazione agraria, il termine per il pagamento del prezzo è quello previsto dall'art. 8, comma 6, l. 590/1965 e non quello della disciplina sul riscatto; eventuali estensioni analogiche della norma sul riscatto non sono ammissibili quando contrastano con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- La deduzione di un termine di pagamento più favorevole richiede la specifica allegazione e dimostrazione di un accordo tra le parti che deroghi al termine legale; in mancanza, non può ritenersi superato il termine normativo.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non adeguatamente censurata, i motivi che attaccano ragioni ulteriori o diverse sono inammissibili per difetto di interesse o restano assorbiti.
- In cassazione, non è utile censurare questioni che non potrebbero comunque condurre all'annullamento della sentenza se permane intatta una autonoma motivazione decisiva, come la decadenza dal diritto sostanziale azionato.
- La proroga legislativa di un termine processuale o sostanziale non opera in favore di chi, alla data della modifica, aveva già definitivamente perso il diritto per scadenza del termine originario.
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