Cassazione Civile, Ordinanza n. 22098/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, agente di commercio, ha impugnato avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007 e 2008, emessi all'esito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. In primo e secondo grado erano stati contestati, tra l'altro, il difetto di motivazione degli atti impositivi, la fondatezza delle riprese per maggiori ricavi non dichiarati, il disconoscimento di costi per carburante e il recupero dell'IVA sulle provvigioni percepite da una società estera con sede a San Marino. La CTR aveva respinto l'appello del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, riformando integralmente la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi per omessa considerazione delle memorie difensive nel contraddittorio endoprocedimentale; (2) violazione delle norme IVA per avere ritenuto imponibili le prestazioni di agenzia rese in favore di una società sammarinese, invocando la disciplina dei servizi di intermediazione relativi a beni in importazione/esportazione/transito; (3) violazione delle norme sull'onere e sulla valutazione della prova, lamentando l'erronea efficacia probatoria attribuita al PVC e l'uso di presunzioni; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le modalità di determinazione delle provvigioni. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 3, 4 e 5 per carenze di specificità o perché diretti in realtà a una rivalutazione del merito, e infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini della imponibilità IVA, conta non la qualità estera del committente ma il fatto che l'agente procacciasse in Italia vendite di prodotti già disponibili sul territorio italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che aveva respinto l'appello del contribuente e accolto quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente definitività degli avvisi di accertamento. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità all'Agenzia delle Entrate ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione può essere dedotto per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o della prova.
Il ricorso deve rispettare requisiti di specificità e autosufficienza; non è sufficiente richiamare documenti o memorie senza indicarne il contenuto rilevante per consentire il controllo di legittimità.
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato in tema di motivazione e conoscibilità dell'atto impositivo.
Richiamato con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale e alle garanzie del contribuente.
Richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
Richiamato nel contesto dell'assoggettamento a IVA delle operazioni di agenzia.
art. 9, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 633 del 1972
servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito
La non imponibilità dipende dalla concreta natura dell'operazione; non rileva la sola qualità soggettiva estera del committente.
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato per l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o del PVC nei limiti delle contestazioni formulate.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento.
Richiamato in tema di requisiti formali della sentenza e della motivazione.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione apparente non può essere usato per censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 54 D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
La riforma ha ristretto il sindacato sul vizio motivazionale, escludendo la censura di insufficienza della motivazione nei termini precedenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente, il motivo richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di contestare la valutazione delle modalità di quantificazione di un importo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce un vizio di motivazione o di violazione di legge basato su documenti o memorie, è necessario indicarne e riportarne il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- In tema di IVA sulle prestazioni di agenzia o intermediazione, la non imponibilità va verificata in base alla concreta natura dell'operazione; la mera circostanza che il committente sia un soggetto estero non è di per sé decisiva.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è più censurabile la semplice insufficienza o apoditticità della motivazione se la sentenza consente comunque di ricostruire il percorso decisorio.
- La censura sull'omesso esame non può riguardare il modo in cui il giudice ha valutato o quantificato un elemento del rapporto, se non si individua un fatto storico specifico trascurato dal giudice.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di lite e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte.
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