Cassazione Civile, Ordinanza n. 22096/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, era stato contestato a un soggetto l'omesso fatturato e la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla commercializzazione di autoveicoli di provenienza comunitaria, con utilizzo di società ritenute mere "cartiere" e con ulteriori omissioni contabili e dichiarative per più annualità. Per l'anno d'imposta 2002 l'Ufficio emise avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF e IRAP, ricostruendo i ricavi sulla base delle dichiarazioni rese dagli acquirenti e applicando una percentuale media di ricarico ricavata con applicativo RADAR. Il contribuente impugnò l'atto sostenendo, tra l'altro, la carenza di motivazione e di prova, l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni acquisite in sede di verifica, l'assenza di un'attività d'impresa e la pretesa illegittimità del criterio di determinazione della base imponibile. La CTP accolse il ricorso e la CTR confermò, ritenendo non dimostrata l'esistenza di una frode carosello o di un'attività imprenditoriale, valorizzando l'assenza di ulteriori riscontri sui flussi finanziari e la circostanza che il soggetto svolgesse anche lavoro subordinato. L'Agenzia propose ricorso per cassazione con cinque motivi: omesso esame della mancata fatturazione di due autovetture; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 per errata ripartizione dell'onere probatorio e svalutazione della prova presuntiva in materia di frodi carosello; insufficiente motivazione sulla determinazione della base imponibile tramite ricarico; omessa pronuncia per non avere il giudice tributario rimodulato nel merito la pretesa; violazione dell'art. 55 TUIR per avere escluso l'attività commerciale nonostante l'abitualità non esclusiva dell'attività di intermediazione/compravendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, censurando la sentenza della CTR sia per omesso esame di fatti decisivi sia per violazione delle regole sulla prova presuntiva e sull'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello. Ha affermato che, una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la fittizietà delle società interposte e l'effettivo svolgimento delle vendite da parte del contribuente, spettava a quest'ultimo dare la prova contraria della propria buona fede o della diversa reale struttura dell'operazione; non era invece necessario che l'Ufficio producesse ogni singolo flusso finanziario o la documentazione completa di pagamento. Ha inoltre rilevato che l'attività commerciale può sussistere anche se non esclusiva e che il giudice tributario, se ritiene eccessiva la quantificazione dell'imponibile, non può limitarsi ad annullare l'atto ma deve decidere nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge ricorre quando il giudice di merito abbia erroneamente ricondotto la fattispecie concreta alla fattispecie astratta delineata dalla norma o abbia male applicato le regole sull'onere della prova e sulla prova presuntiva.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La mancata decisione sul merito della pretesa tributaria, quando il giudice avrebbe dovuto rideterminare la base imponibile, integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel regime previgente è censurabile l'omesso esame di fatti storici decisivi e la motivazione meramente apparente su circostanze centrali della controversia.
art. 2697 c.c.
Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere di allegazione e prova presuntiva, incombe al contribuente la prova contraria; il giudice non può invertire tale riparto.
art. 2727 c.c.
La prova presuntiva è ammissibile e può fondare l'accertamento se sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono dimostrare la fittizietà delle società interposte e la partecipazione alla frode, purché abbiano i requisiti richiesti dalla norma.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Per gli accertamenti induttivi sui redditi l'Ufficio può valorizzare presunzioni e dati indiziari per ricostruire ricavi e redditi non dichiarati.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
In materia IVA la prova dell'operazione fittizia e della consapevolezza della frode può essere data anche per presunzioni.
art. 55 d.P.R. 917/1986
L'esercizio di impresa commerciale ricorre anche quando l'attività è svolta per professione abituale ma non esclusiva.
art. 2195 c.c.
L'attività di mediazione/intermediazione nella circolazione dei beni rientra tra le attività commerciali rilevanti ai fini fiscali.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può omettere di pronunciarsi sul merito della pretesa se il vizio contestato non è meramente formale e consente una decisione sostitutiva.
art. 17 direttiva 77/388/CEE
L'IVA non è detraibile quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
art. 19 d.P.R. 633/1972
La detrazione dell'IVA va negata nelle operazioni inserite consapevolmente in una frode carosello.
Massime di principio
- In materia di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando la fittizietà del fornitore, l'assenza di struttura aziendale e gli altri elementi sintomatici dell'operazione fraudolenta.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la partecipazione del contribuente a un meccanismo evasivo, incombe su quest'ultimo la prova contraria della propria buona fede o della reale diversa natura dell'operazione; non è richiesta all'Amministrazione la prova piena di ogni singolo movimento finanziario.
- Ai fini fiscali l'attività commerciale è tale anche se non esclusiva: lo svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato non esclude, di per sé, l'esercizio abituale di un'attività d'impresa o di intermediazione nella circolazione dei beni.
- Nel processo tributario, se il giudice ritiene eccessiva o errata la quantificazione dell'imponibile ma non invalida l'atto per ragioni meramente formali, deve esaminare la pretesa nel merito e, se del caso, rideterminarla entro i limiti delle domande delle parti.
- Laddove la motivazione della sentenza non si confronti con fatti storici decisivi allegati dall'Ufficio, o si fondi su una lettura apparente e non coerente delle risultanze istruttorie, ricorre un vizio denunciabile in cassazione.
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