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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22096/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, era stato contestato a un soggetto l'omesso fatturato e la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla commercializzazione di autoveicoli di provenienza comunitaria, con utilizzo di società ritenute mere "cartiere" e con ulteriori omissioni contabili e dichiarative per più annualità. Per l'anno d'imposta 2002 l'Ufficio emise avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF e IRAP, ricostruendo i ricavi sulla base delle dichiarazioni rese dagli acquirenti e applicando una percentuale media di ricarico ricavata con applicativo RADAR. Il contribuente impugnò l'atto sostenendo, tra l'altro, la carenza di motivazione e di prova, l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni acquisite in sede di verifica, l'assenza di un'attività d'impresa e la pretesa illegittimità del criterio di determinazione della base imponibile. La CTP accolse il ricorso e la CTR confermò, ritenendo non dimostrata l'esistenza di una frode carosello o di un'attività imprenditoriale, valorizzando l'assenza di ulteriori riscontri sui flussi finanziari e la circostanza che il soggetto svolgesse anche lavoro subordinato. L'Agenzia propose ricorso per cassazione con cinque motivi: omesso esame della mancata fatturazione di due autovetture; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 per errata ripartizione dell'onere probatorio e svalutazione della prova presuntiva in materia di frodi carosello; insufficiente motivazione sulla determinazione della base imponibile tramite ricarico; omessa pronuncia per non avere il giudice tributario rimodulato nel merito la pretesa; violazione dell'art. 55 TUIR per avere escluso l'attività commerciale nonostante l'abitualità non esclusiva dell'attività di intermediazione/compravendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, censurando la sentenza della CTR sia per omesso esame di fatti decisivi sia per violazione delle regole sulla prova presuntiva e sull'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello. Ha affermato che, una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la fittizietà delle società interposte e l'effettivo svolgimento delle vendite da parte del contribuente, spettava a quest'ultimo dare la prova contraria della propria buona fede o della diversa reale struttura dell'operazione; non era invece necessario che l'Ufficio producesse ogni singolo flusso finanziario o la documentazione completa di pagamento. Ha inoltre rilevato che l'attività commerciale può sussistere anche se non esclusiva e che il giudice tributario, se ritiene eccessiva la quantificazione dell'imponibile, non può limitarsi ad annullare l'atto ma deve decidere nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge ricorre quando il giudice di merito abbia erroneamente ricondotto la fattispecie concreta alla fattispecie astratta delineata dalla norma o abbia male applicato le regole sull'onere della prova e sulla prova presuntiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La mancata decisione sul merito della pretesa tributaria, quando il giudice avrebbe dovuto rideterminare la base imponibile, integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel regime previgente è censurabile l'omesso esame di fatti storici decisivi e la motivazione meramente apparente su circostanze centrali della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere di allegazione e prova presuntiva, incombe al contribuente la prova contraria; il giudice non può invertire tale riparto.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva è ammissibile e può fondare l'accertamento se sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono dimostrare la fittizietà delle società interposte e la partecipazione alla frode, purché abbiano i requisiti richiesti dalla norma.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Per gli accertamenti induttivi sui redditi l'Ufficio può valorizzare presunzioni e dati indiziari per ricostruire ricavi e redditi non dichiarati.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    In materia IVA la prova dell'operazione fittizia e della consapevolezza della frode può essere data anche per presunzioni.

  • art. 55 d.P.R. 917/1986

    L'esercizio di impresa commerciale ricorre anche quando l'attività è svolta per professione abituale ma non esclusiva.

  • art. 2195 c.c.

    L'attività di mediazione/intermediazione nella circolazione dei beni rientra tra le attività commerciali rilevanti ai fini fiscali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può omettere di pronunciarsi sul merito della pretesa se il vizio contestato non è meramente formale e consente una decisione sostitutiva.

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    L'IVA non è detraibile quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione dell'IVA va negata nelle operazioni inserite consapevolmente in una frode carosello.

Massime di principio

  • In materia di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando la fittizietà del fornitore, l'assenza di struttura aziendale e gli altri elementi sintomatici dell'operazione fraudolenta.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la partecipazione del contribuente a un meccanismo evasivo, incombe su quest'ultimo la prova contraria della propria buona fede o della reale diversa natura dell'operazione; non è richiesta all'Amministrazione la prova piena di ogni singolo movimento finanziario.
  • Ai fini fiscali l'attività commerciale è tale anche se non esclusiva: lo svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato non esclude, di per sé, l'esercizio abituale di un'attività d'impresa o di intermediazione nella circolazione dei beni.
  • Nel processo tributario, se il giudice ritiene eccessiva o errata la quantificazione dell'imponibile ma non invalida l'atto per ragioni meramente formali, deve esaminare la pretesa nel merito e, se del caso, rideterminarla entro i limiti delle domande delle parti.
  • Laddove la motivazione della sentenza non si confronti con fatti storici decisivi allegati dall'Ufficio, o si fondi su una lettura apparente e non coerente delle risultanze istruttorie, ricorre un vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte sui redditiIVA
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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