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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22097/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF e IRAP relativamente all'anno 2005, in esito a verifica della Guardia di Finanza su una presunta attività di compravendita di autovetture di provenienza comunitaria. Secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe operato per anni nel commercio di auto, talvolta senza fattura, talvolta interponendo società prive di struttura ('cartiere'), con conseguente evasione d'imposta. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che mancassero prova e motivazione, che le dichiarazioni raccolte in sede di verifica non fossero sufficienti, che non avesse svolto attività di impresa ma solo saltuaria mediazione, e che fosse illegittima la ricostruzione del reddito tramite percentuale di ricarico. La CTR aveva accolto queste tesi, ritenendo non dimostrata l'attività imprenditoriale e la frode carosello e giudicando eccessiva e non provata la base imponibile ricostruita. In cassazione l'Agenzia ha proposto cinque motivi: omesso/insufficiente esame dei fatti relativi alla vendita senza fattura di autovetture; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova presuntiva nelle frodi carosello; omessa motivazione sulla ricostruzione della base imponibile; omessa pronuncia perché la CTR avrebbe dovuto eventualmente rideterminare l'imponibile e non annullare integralmente; violazione della norma sul reddito d'impresa per aver escluso la tassabilità dell'attività in ragione della qualificazione come mediazione e della concomitante attività di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo. Ha censurato la CTR per avere trascurato i fatti decisivi emergenti dal pvc e dall'accertamento, per avere invertito l'onere della prova pretendendo dall'Ufficio una dimostrazione documentale dei flussi finanziari non richiesta dalla disciplina applicabile, per aver svalutato indebitamente le dichiarazioni degli acquirenti e gli altri indizi della frode, e per avere escluso la natura commerciale dell'attività sulla base del solo svolgimento di lavoro subordinato. Ha inoltre rilevato che, nel processo tributario a impugnazione-merito, il giudice che ritenga eccessiva la quantificazione non può limitarsi ad annullare l'atto, ma deve rideterminare la pretesa nei limiti di legge. L'ordinanza conclude quindi con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge ricorre quando il giudice di merito compie un'erronea ricognizione della fattispecie astratta e applica in modo scorretto la norma, anche quanto alle regole sull'onere della prova e sulla prova presuntiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancata pronuncia rileva quando il giudice non si confronta con la pretesa sostanziale nei limiti del devolutum; nel processo tributario non basta annullare l'atto se la questione è sostanziale e l'imponibile può essere rideterminato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel regime previgente, è censurabile l'omesso esame di fatti storici decisivi dedotti dalla parte e risultanti dagli atti, non il mero diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta fornita dall'Amministrazione una prova presuntiva idonea della frode o dell'interposizione fittizia, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare la fittizietà delle società interposte e la consapevolezza del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; se tali requisiti ricorrono, possono fondare l'accertamento fiscale.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per l'accertamento dei redditi d'impresa sono utilizzabili presunzioni semplici e l'Ufficio non è tenuto a prova documentale piena dei singoli flussi se l'assetto indiziario è adeguato.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia IVA, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni e indizi per dimostrare operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in frodi carosello.

  • art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'esercizio di impresa commerciale sussiste anche quando l'attività commerciale è svolta in modo abituale ma non esclusivo; la contemporanea attività di lavoro subordinato non esclude, di per sé, la tassabilità del reddito d'impresa.

  • art. 2195 c.c.

    Rientrano tra le attività commerciali anche le attività intermediarie nella circolazione dei beni, come la mediazione o l'intermediazione nella compravendita di autoveicoli.

  • art. 17 della direttiva 77/388/CEE

    L'IVA non è detraibile quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione IVA tramite operazioni fittizie o frodi carosello.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione dell'IVA va negata nelle operazioni soggettivamente inesistenti o partecipate consapevolmente dal cessionario in una frode IVA.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può omettere di pronunciare sulla pretesa nei limiti in cui il processo tributario impone una decisione di merito sostitutiva dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello o nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando l'assenza di struttura aziendale del fornitore, l'interposizione di società cartiere e le dichiarazioni convergenti degli acquirenti.
  • Una volta che l'Ufficio abbia offerto un quadro indiziario idoneo a dimostrare l'interposizione fittizia o la partecipazione consapevole del contribuente alla frode, spetta a quest'ultimo fornire la prova contraria della propria estraneità o della buona fede; non è richiesto che l'Amministrazione provi documentalmente ogni singolo flusso finanziario.
  • Ai fini fiscali, l'attività di intermediazione o compravendita di beni può costituire attività d'impresa anche se non esclusiva e anche se il soggetto svolge contemporaneamente lavoro subordinato; ciò che rileva è l'esercizio abituale di un'attività commerciale.
  • Nel processo tributario a impugnazione-merito, se il giudice ritiene non corretta o eccessiva la quantificazione dell'imposta, non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto per ragioni sostanziali, ma deve riesaminare la pretesa e, se del caso, rideterminarla nel merito entro i limiti devoluti.
  • Il vizio di motivazione, nel testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. previgente, ricorre quando il giudice omette di considerare fatti storici decisivi allegati e risultanti dagli atti, non quando si limita a una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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