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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22092/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione la maggiore IVA ritenendo indebita la detrazione dell'IVA di rivalsa assolta su un acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. L'Ufficio ha ritenuto che il preliminare, sottoposto a condizione sospensiva relativa al reperimento di conduttori per l'immobile a un canone minimo garantito, fosse in realtà simulato e posto in essere per conseguire una riduzione del debito IVA. La CTR del Lazio, in accoglimento dell'appello dell'Erario, ha respinto il ricorso della contribuente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per carenza di motivazione e adesione acritica alla tesi dell'Ufficio; (2) violazione degli artt. 1415 c.c. e 54 d.P.R. 633/1972 per l'erroneo riconoscimento della simulazione del contratto preliminare; (3) violazione degli artt. 1415, 2727 e 2729 c.c. e 54 d.P.R. 633/1972 per l'uso delle presunzioni; (4) violazione degli artt. 1414 ss. c.c. e dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità della direttiva 2006/112 per avere escluso che la condotta fosse inidonea a produrre un danno erariale. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e che gli indizi valorizzati erano gravi, precisi e concordanti nel dimostrare la simulazione e, quindi, l'inesistenza dell'operazione; da ciò discendeva l'inesistenza del diritto alla detrazione dell'IVA, indipendentemente da eventuali versamenti a monte o dall'asserita assenza di danno per l'Erario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR era compiuta e non meramente adesiva, potendo il giudice richiamare le argomentazioni di una parte se comunque autonome, chiare ed esaustive. Ha rigettato anche i motivi sulla simulazione e sulla presunzione, ritenendo corretta la valorizzazione di plurimi indizi (collegamento tra le parti, operazioni analoghe, acconto anomalo, successiva vendita a terzi, differenze di prezzo e di fatturazione) idonei, valutati complessivamente, a provare l'assenza della volontà degli effetti del contratto preliminare. Conseguentemente ha confermato il recupero dell'IVA indebitamente detratta, osservando che il diritto alla detrazione presuppone la reale effettuazione dell'operazione imponibile; il principio di neutralità non consente la detrazione in assenza dell'operazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per carenza di motivazione è infondata quando la sentenza di merito espone in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione, anche se richiama le argomentazioni di una parte.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato come norma sulla simulazione; la Corte conferma che, ove accertata la simulazione assoluta, l'atto non produce gli effetti voluti e non può fondare il diritto alla detrazione IVA.

  • art. 1415 c.c.

    Richiamato in tema di opponibilità della simulazione; la Corte lo usa nel contesto dell'inopponibilità degli effetti dell'operazione simulata ai fini fiscali.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il fatto ignoto può essere desunto da fatti noti secondo un ragionamento inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è corretta se gli indizi, valutati complessivamente, sono gravi, precisi e concordanti e consentono di inferire in modo probabile e univoco il fatto ignoto.

  • art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata a sostegno del recupero IVA; la Corte conferma la legittimità dell'accertamento fondato sull'inesistenza dell'operazione e sull'indebita detrazione.

  • art. 65, direttiva 2006/112

    È richiamato per affermare che, anche nel caso di acconti, la detrazione dell'IVA può essere negata se, al momento del pagamento, l'acquirente sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare l'incertezza della cessione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di motivazione, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione di parte quando la decisione espone in modo chiaro, coerente ed esaustivo il percorso logico-giuridico seguito; il semplice richiamo alle argomentazioni di una parte non integra di per sé difetto di motivazione.
  • La simulazione di un contratto può essere provata tramite presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è necessario che ciascun indizio, isolatamente considerato, sia decisivo.
  • Nel giudizio presuntivo, il fatto ignoto deve risultare una conseguenza probabile e univoca dei fatti noti; la concordanza richiede assenza di elementi dissonanti idonei a incrinare il ragionamento inferenziale.
  • Ai fini IVA, il diritto alla detrazione presuppone l'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile: una fattura o un acconto non bastano se l'operazione è inesistente o simulata.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non protegge detrazioni fondate su operazioni non effettivamente realizzate; esso opera solo tra operatori che abbiano posto in essere operazioni imponibili reali.
  • Anche in presenza di acconti, la detrazione dell'IVA può essere esclusa quando, alla luce di elementi oggettivi, risulti che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'incertezza della cessione.
  • L'assenza di un danno erariale in concreto non elide il recupero dell'IVA indebitamente detratta quando il presupposto del diritto alla detrazione, ossia l'operazione economica effettiva, non sia mai sorto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaSimulazioneNullità

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