Cassazione Civile, Ordinanza n. 22094/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno 2003, fondato su dichiarazioni di acquirenti e su un quadro investigativo che, secondo l'Ufficio, evidenziava una frode carosello nel commercio di autovetture provenienti dalla Germania: il contribuente avrebbe operato tramite società cartiera prive di reale organizzazione, oppure avrebbe venduto direttamente i veicoli senza fattura, omettendo di dichiarare ricavi e IVA. La CTR aveva però annullato l'atto ritenendo non provata l'attività imprenditoriale e insufficiente la prova desunta dalle sommarie informazioni, richiedendo ulteriori riscontri sui flussi finanziari e valorizzando la circostanza che il contribuente avesse svolto anche attività di lavoro subordinato. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con cinque motivi: (1) omesso/insufficiente esame sulla mancata fatturazione di sette autovetture; (2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e delle norme sull'accertamento presuntivo, per errata ripartizione dell'onere della prova e sottovalutazione delle dichiarazioni dei terzi; (3) insufficiente motivazione sulla ricostruzione della base imponibile mediante percentuale di ricarico; (4) omessa pronuncia, perché il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare nel merito la pretesa e non annullarla integralmente; (5) violazione dell'art. 55 TUIR, per avere escluso la tassabilità dell'attività in ragione del suo carattere di mediazione e dell'esistenza di altro lavoro subordinato, nonostante l'abitualità dell'attività commerciale e la sua rilevanza fiscale anche se non esclusiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, rilevando che la CTR aveva omesso di confrontarsi con fatti storici decisivi desumibili dal pvc e dall'accertamento, aveva invertito l'onere della prova pretendendo dall'Ufficio una dimostrazione piena e documentale dei flussi finanziari non richiesta dalla legge, aveva trascurato che nelle frodi carosello la prova può essere fornita anche per presunzioni gravi, precise e concordanti e che, una volta assolto tale onere dall'Ufficio, spetta al contribuente provare la propria buona fede o l'estraneità alla frode. La Corte ha inoltre chiarito che l'attività commerciale è tassabile anche se non esclusiva e che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non esclude la qualifica imprenditoriale. Quanto alla base imponibile, ha censurato la motivazione apparente della CTR e ricordato che, nel processo tributario quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto per ritenuta eccessività della pretesa, ma deve rideterminarla nel merito se necessario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata per nuovo esame nel merito, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il vizio di violazione di legge ricorre quando il giudice di merito ricostruisce in modo errato la fattispecie astratta prevista dalla norma, con errore di interpretazione giuridica.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'omessa pronuncia integra vizio processuale quando il giudice non esamina una domanda o una questione decisiva devoluta al suo esame.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, il vizio riguarda l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti storici decisivi.
l'onere della prova segue la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l'Ufficio fornisca elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente la prova contraria.
le presunzioni semplici sono ammesse come mezzo di prova, purché gravi, precise e concordanti.
gli indizi possono fondare la prova presuntiva se connotati da gravità, precisione e concordanza.
art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973
l'accertamento può essere fondato su presunzioni e elementi indiziari nei casi previsti dalla norma.
art. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972
anche in materia IVA la prova dell'inesistenza o della fittizietà dell'operazione può essere fornita dall'Amministrazione mediante presunzioni.
art. 51 del TUIR n. 917 del 1986
nel testo ratione temporis richiamato dalla Corte, definisce l'esercizio di impresa commerciale come attività svolta per professione abituale, ancorché non esclusiva.
art. 55 del TUIR n. 917 del 1986
richiamato quale disposizione vigente, conferma la tassabilità dell'attività commerciale abituale anche se non esclusiva.
vi rientrano le attività commerciali, incluse quelle intermediarie nella circolazione dei beni, e la loro rilevanza fiscale non è esclusa dal fatto che siano svolte insieme ad altre attività lavorative.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; nel processo tributario, se riduce la pretesa, deve decidere nel merito.
art. 17 della direttiva 77/388/CEE
in materia di frodi IVA, il diritto alla detrazione va negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.
art. 19 del DPR n. 633 del 1972
la detrazione dell'IVA non spetta se l'operazione si inserisce in una frode di cui il contribuente era consapevole o avrebbe dovuto esserlo.
richiamato come norma dell'accertamento IVA che consente la prova presuntiva in caso di operazioni fittizie o inesistenti.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando indici quali la fittizietà del fornitore, l'assenza di struttura aziendale e la dinamica concreta dell'operazione.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare la fittizietà dell'interposizione o la partecipazione del contribuente alla frode, grava su quest'ultimo l'onere di provare la propria buona fede e l'effettiva estraneità all'operazione evasiva.
- La regolarità formale di fatture, scritture o pagamenti non è di per sé sufficiente a superare la prova presuntiva dell'Amministrazione in materia di frodi IVA, poiché tali documenti possono essere strumenti normalmente impiegati per occultare l'operazione reale.
- L'attività commerciale è fiscalmente rilevante anche se svolta in modo non esclusivo e il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato non esclude la configurabilità di un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e della normativa fiscale richiamata.
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice che ritenga eccessiva o non correttamente quantificata la pretesa non può limitarsi ad annullare l'avviso, ma deve verificare se la pretesa sia fondata in tutto o in parte e rideterminarla nei limiti di legge.
- Integra vizio di motivazione l'omesso esame di fatti storici decisivi risultanti dagli atti dell'accertamento e dal pvc, specie quando essi attengano alla struttura fraudolenta dell'operazione e alla mancata emissione di fatture o contabilizzazione dei corrispettivi.
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