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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale emesso in seguito alla rettifica del valore dichiarato in un atto di compravendita del 19 settembre 2012 avente ad oggetto beni immobili strumentali. Le società acquirenti avevano impugnato l’atto davanti al giudice tributario di primo grado e avevano ottenuto accoglimento, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo legittima la rettifica. Le contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione incomprensibile e per omessa decisione su questioni riproposte; 2) omessa pronuncia su eccezioni relative alla congruità del valore accertato, alla comparabilità delle microzone, al sopralluogo e alla consulenza di parte, oltre che sul difetto di specificità dell’appello; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, assumendo che mancasse l’allegazione della perizia di stima e che tale vizio non potesse essere sanato dal contraddittorio svolto nel procedimento di adesione; 4) violazione dell’art. 51 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la rettifica fosse ingiustificata e che il giudice non avesse adeguatamente valutato le contestazioni sul valore; 5) violazione della disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, deducendo che, trattandosi di cessione di bene strumentale assoggettata a IVA, la base imponibile dovesse coincidere con il corrispettivo pattuito e non con il valore rettificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza regionale, pur sintetica, esprimesse in modo sufficiente le rationes decidendi in ordine alla motivazione dell’avviso e alla concludenza della rettifica di valore. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che le doglianze riguardavano in parte questioni probatorie o processuali e che, in ogni caso, il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo. Quanto al difetto di motivazione dell’avviso, la Corte ha precisato che, nel caso concreto, l’atto indicava i criteri di valutazione, la microzona e il sopralluogo, e che il rinvio per relationem non impone la comunicazione separata dell’atto richiamato quando gli elementi essenziali siano riprodotti nell’avviso. Sul quinto motivo, ha affermato che, dopo le modifiche normative richiamate, le imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili strumentali si applicano in misura proporzionale e la base imponibile è il valore venale del bene, non il corrispettivo, anche se il trasferimento è soggetto a IVA. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    richiamato per la denuncia di nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza d’appello sia sufficiente nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia costituzionalmente inidonea.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non questioni puramente processuali.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la struttura minima della motivazione della sentenza, che deve consentire di comprendere le ragioni della decisione.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    richiamato per il requisito di motivazione dell’atto impositivo; la Corte precisa che, nel caso concreto, l’avviso conteneva gli elementi necessari a garantire il diritto di difesa.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    richiamato in tema di motivazione e rettifica del valore; la Corte considera sufficiente la motivazione per relationem quando l’atto rechi gli elementi essenziali.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51

    richiamato come base della rettifica del valore; la Corte non rivede l’accertamento di merito sulla congruità della rettifica.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza d’appello, ma la Corte precisa che il difetto di motivazione dell’atto impositivo non è sanabile per raggiungimento dello scopo, essendo requisito strutturale dell’atto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento all’onere della prova in tema di rettifica di valore; la doglianza viene ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di fatto.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2

    richiamato per la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale; la Corte conferma l’applicazione del tributo sul valore venale del bene.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10

    interpretato nel senso che le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale anche ai trasferimenti di immobili strumentali assoggettati a IVA.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter

    richiamato per individuare gli immobili strumentali; la Corte afferma che il riferimento vale per la categoria degli immobili strumentali a prescindere dal regime IVA della cessione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1

    richiamato quale norma IVA di riferimento per gli immobili strumentali, ma non decisiva nel senso sostenuto dalle ricorrenti.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 10-bis

    richiamato come fonte delle modifiche che hanno reso proporzionali le imposte ipotecaria e catastale anche per immobili strumentali soggetti a IVA.

  • l. 4 agosto 2006, n. 248

    richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 223/2006 e alle modifiche della disciplina fiscale immobiliare.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12

    canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi

    non è una norma citata nella parte decisoria, ma la Corte richiama i canoni interpretativi dell’ermeneutica normativa nella lettura del vizio di motivazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione; non è sufficiente la mera insufficienza o sinteticità della motivazione.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito; il mancato esame di questioni puramente processuali non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga le ragioni poste a base della decisione e restino implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la ratio decidendi.
  • L’atto impositivo tributario è validamente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi in modo pieno; il rinvio per relationem è ammissibile se nell’atto contestato sono riprodotti gli elementi essenziali dell’atto richiamato.
  • Il difetto di motivazione dell’atto impositivo attiene alla struttura dell’atto e non è sanabile ex post per raggiungimento dello scopo.
  • In tema di imposte ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di immobili strumentali l’imposta si applica in misura proporzionale e la base imponibile è il valore venale del bene, non il solo corrispettivo pattuito, anche quando la cessione sia assoggettata a IVA.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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