Cassazione Civile, Ordinanza n. 22023/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto un ricorso e liquidato le spese di legittimità. Il richiedente sosteneva che la Corte avesse applicato, per mero errore materiale, lo scaglione tariffario relativo a un valore della causa molto più elevato di quello effettivo, e chiedeva quindi la rettifica della liquidazione delle spese. La società intimata non ha svolto difese nel procedimento. La Corte ha innanzitutto esaminato la validità della notificazione dell'istanza, rilevando che, essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento da correggere, la notificazione poteva essere eseguita alla parte personalmente e non al difensore del precedente giudizio. Nel merito, però, ha ritenuto che non vi fosse alcun errore materiale: nella precedente ordinanza il valore della controversia era stato determinato consapevolmente in base agli effetti economici dell'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, pari a euro 450.000,00, e dunque la liquidazione delle spese era stata fatta correttamente sullo scaglione corrispondente. La richiesta, quindi, non mirava a correggere un lapsus materiale, ma a contestare una decisione di diritto già presa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha escluso che la precedente ordinanza fosse affetta da un errore meramente materiale nella individuazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle spese, poiché la questione del valore della causa era stata già esaminata e risolta in diritto nella stessa ordinanza oggetto di correzione. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 288 c.p.c.
Il ricorso per correzione dell'errore materiale, se proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento, deve essere notificato alla parte personalmente; la norma è applicabile in via generale anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del procedimento.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale è inammissibile quando, sotto la veste della correzione, si mira in realtà a ottenere una diversa valutazione giuridica di una questione già esaminata e decisa dal giudice nel provvedimento impugnato.
- Ai fini della liquidazione delle spese, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il valore della controversia va determinato in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, con riguardo al prezzo offerto e pagato dall'aggiudicatario, se tale è il parametro economico rilevante della lite.
- Decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento da correggere, la notificazione del ricorso per correzione dell'errore materiale può validamente essere eseguita alla parte personalmente, essendo cessata per presunzione la rilevanza processuale della precedente domiciliazione presso il difensore.
- Non costituisce errore materiale la scelta consapevole dello scaglione di valore usato per la liquidazione delle spese quando essa sia il frutto di una esplicita soluzione interpretativa del giudice sul valore della causa.
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