Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a debiti d'imposta emergenti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2006. La società aveva impugnato il ruolo e, parallelamente, il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Dopo che il diniego era stato annullato con sentenza passata in giudicato, la contribuente ha sostenuto in cassazione che, avendo aderito alla rottamazione con contestuale rinuncia al giudizio pendente, la condanna alle spese di lite sarebbe incompatibile con la ratio della definizione agevolata e che comunque, una volta verificatasi la definizione, doveva disporsi la compensazione delle spese. Ha inoltre contestato il rilievo della sentenza impugnata secondo cui la questione era stata introdotta solo in appello e ha richiamato l'effetto estintivo della rinuncia al giudizio connessa alla procedura agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso solo in parte inammissibile e, per la parte residua, infondato. Ha osservato che la decisione impugnata aveva fondato il rigetto della domanda di compensazione delle spese soprattutto sul fatto che, al momento della sentenza di primo grado, la sentenza che aveva annullato il diniego di definizione agevolata non era ancora passata in giudicato e quindi non si era ancora perfezionata la fattispecie idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre rilevato che spettava alla contribuente dedurre tempestivamente davanti al giudice di primo grado l'istanza di definizione agevolata e la relativa incidenza sul regolamento delle spese. Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha poi escluso la condanna alle spese del giudizio di legittimità perché le amministrazioni resistenti non si erano costituite nei termini con controricorso, ma ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come norma processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge
è richiamato come disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; la Corte ne valorizza la necessità che la procedura si perfezioni e che l'istanza sia tempestivamente dedotta nel giudizio
conversione del d.l. n. 193 del 2016
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla disciplina sulla definizione agevolata per gli interessi di mora non dovuti
art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato dalla disciplina sulla definizione agevolata per le somme aggiuntive non dovute
richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinuncia al giudizio e alla compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, l'effetto estintivo del giudizio richiede che la procedura si sia effettivamente perfezionata secondo la disciplina applicabile; in mancanza, non può pretendersi automaticamente la cessazione della materia del contendere.
- La parte che invoca in giudizio gli effetti della definizione agevolata deve dedurre tempestivamente e davanti al giudice di primo grado i fatti e gli atti da cui pretende di far discendere l'estinzione del giudizio o la diversa regolazione delle spese.
- Quando la decisione sulle spese è stata resa prima del perfezionamento della definizione agevolata, la sopravvenienza successiva non incide retroattivamente sulla correttezza della condanna pronunciata dal primo giudice.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, e resta infondato se presuppone un perfezionamento della procedura agevolata non ancora avvenuto al momento rilevante.
- La rinuncia al giudizio collegata alla definizione agevolata non opera automaticamente in assenza degli atti richiesti dalla disciplina applicabile e della relativa tempestiva allegazione processuale.
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