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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla decisione dell'assemblea di una comunione di interrompere l'erogazione dell'acqua proveniente da pozzi comuni destinata all'irrigazione dei fondi dei partecipanti, per asserita morosità del ricorrente. Il ricorrente ha agito per far accertare l'illegittimità dell'interruzione e per ottenere il risarcimento dei danni derivati alla propria coltivazione. In appello la domanda è stata rigettata: la Corte ha ritenuto legittimata passivamente l'amministratrice della comunione, ma ha escluso che vi fosse nullità della delibera per eccesso di potere assembleare, qualificando la decisione come atto eccedente l'ordinaria amministrazione da impugnare ex art. 1109 c.c.; ha inoltre ritenuto non provato il danno e, comunque, non decisiva la dedotta impossibilità di usare l'acqua del servizio idrico integrato o il preteso divieto comunale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dei principi sull'eccesso di potere assembleare, sostenendo che la mancata impugnazione della delibera non poteva precludere la tutela, poiché i principi elaborati per il condominio non sarebbero applicabili alla comunione e comunque la fattispecie non rientrerebbe nell'art. 1109 c.c.; ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia sulle dedotte violazioni del mandato e sui danni; (ii) violazione dell'art. 2043 c.c. in rapporto all'art. 388 c.p. e dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte trascurato che l'amministratrice avrebbe fatto tagliare i tubi e rinterrare la condotta, impedendo il ripristino ordinato in sede cautelare e causando un ulteriore danno autonomo rappresentato dalle spese di ripristino dell'allaccio alle cisterne.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di comunione pro indiviso, le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti non sono impugnabili per eccesso di potere assembleare o conflitto di interessi secondo i criteri propri del condominio, ma soltanto nei limiti dell'art. 1109 c.c.; ha inoltre osservato che il vizio di eccesso di potere presuppone un pregiudizio anche per l'interesse dell'ente collettivo, profilo non dedotto in modo specifico. Quanto alle censure sull'omesso esame e sulla responsabilità dell'amministratrice, la Corte ha rilevato che si trattava di questioni assorbite dalla principale ratio decidendi di infondatezza della contestazione alla delibera. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censurava l'argomento della sopravvenuta impossibilità di ripristino dell'erogazione, essendo emerso che la fornitura integrativa dai pozzi era cessata per tutti i comunisti per vetustà dell'impianto e rottura del serbatoio. In conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1108 c.c.

    la delibera che incide sul godimento di un bene comune e integra un atto eccedente l'ordinaria amministrazione va inquadrata nel regime della comunione, non in quello del condominio; il richiamo serve a qualificare la decisione assembleare come atto che può assumere rilievo ai fini dell'impugnazione ex art. 1109 c.c.

  • art. 1109 c.c.

    le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti possono essere impugnate solo per le ragioni previste da questa norma; non opera, in via generale, il modello di impugnazione tipico del condominio per eccesso di potere assembleare.

  • art. 2043 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana dell'amministratrice e il diritto al risarcimento dei danni.

  • art. 388 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata esecuzione del provvedimento cautelare di ripristino della condotta.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia su una autonoma voce di danno e su profili di responsabilità connessi all'esecuzione della delibera.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi e si risolve in un non motivo, privo di critica specifica alla decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati dedotti vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili per difetto di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere di provare il danno e la sua consistenza; la Corte valorizza la mancata prova del pregiudizio risarcibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita mancata contestazione dei fatti dedotti.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma inserita a supporto della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nella comunione pro indiviso di beni immobili, le deliberazioni assembleari non si impugnano secondo i principi elaborati in materia condominiale per eccesso di potere o conflitto di interessi; la tutela va ricercata nei rimedi specificamente previsti per la comunione, in particolare nell'art. 1109 c.c.
  • Il vizio di eccesso di potere, nel diritto privato, richiede non solo un pregiudizio al singolo partecipante, ma anche un'incidenza lesiva sull'interesse dell'ente collettivo; in mancanza di una specifica allegazione di questo duplice pregiudizio, la censura non è idonea.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non colpisce la ragione decisiva della decisione o si limita a formulare doglianze sganciate da essa, il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.
  • Le questioni che restano assorbite dalla principale ragione di rigetto non sono idonee, se autonomamente censurate, a ribaltare la decisione quando la ratio decisiva principale rimane intatta.
  • La domanda risarcitoria richiede la prova del danno allegato e della sua concreta riferibilità alla condotta contestata; la mera deduzione dell'illegittimità dell'atto non basta se manca la dimostrazione del pregiudizio risarcibile.
  • Quando l'impianto o la situazione materiale comune risultano deteriorati o cessati per vetustà e per cause comuni a tutti i partecipanti, può venir meno l'interesse concreto alla reintegrazione specifica del singolo partecipante, con conseguente irrilevanza delle censure che presuppongono la perdurante possibilità di ripristino.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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