Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di indennizzo per la reiterazione di un vincolo espropriativo e di inedificabilità assoluta gravante su un'area privata per il periodo 1979-1989, poi espropriata nell'ottobre 2004. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha liquidato un indennizzo di euro 63.738,14 oltre interessi, poi corretto aggiungendo la detrazione di euro 43.417,48 già ricevuti. Nel ricorso principale n. 18780/2022 la parte privata ha denunciato violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001 per errata quantificazione dell'indennizzo, anche alla luce della sentenza della Corte cost. n. 179/1999 e della giurisprudenza successiva. Nel ricorso incidentale il Comune ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che l'indennizzo era stato calcolato sull'intero fondo, mentre la ricorrente era soltanto comproprietaria al 50%. Nel procedimento n. 28366/2022 la stessa parte privata ha impugnato la sentenza come corretta, deducendo violazione degli artt. 287 e ss. c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto emendabile con correzione materiale anche la mancata considerazione dell'importo già percepito.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti perché diretti contro la stessa sentenza. Ha poi rilevato che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo e avevano depositato un atto di rinuncia al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 18780/2022 e al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 28366/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio nel procedimento n. 28366/2022; nel procedimento n. 18780/2022 ha dichiarato estinto il ricorso principale della parte privata e inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale del Comune. Ha compensato integralmente le spese di lite in entrambi i procedimenti e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato come base della censura sulla quantificazione dell'indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge nei ricorsi principale e nel procedimento di correzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla comproprietà del bene e al quantum dell'indennizzo.
art. 287 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento di correzione di errore materiale della sentenza di rinvio.
art. 287 e ss. c.p.c.
Richiamato per censurare i presupposti e i limiti della correzione dell'errore materiale.
art. 335 c.p.c.
Applicato per disporre la riunione obbligatoria dei ricorsi avverso la medesima sentenza.
art. 392 c.p.c.
Richiamato per dare atto della riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso perché il giudizio si è definito per estinzione/inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte, sicché può determinare l'estinzione del giudizio quando provenga dalla parte munita del relativo potere nella procura.
- Quando le parti dichiarano di avere definito transattivamente la controversia, il ricorso incidentale può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti in cassazione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio o di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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