Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la rendita catastale di una centrale geotermica. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, tra l'altro perché i pozzi produttivi e di reiniezione erano stati ritenuti insuscettibili di valutazione catastale e perché l'atto sarebbe stato carente di motivazione. In appello la decisione era stata riformata parzialmente: la CTR aveva escluso i pozzi dalla valutazione reddituale, ma aveva ritenuto valutabili altre componenti dell'impianto e aveva rigettato la censura relativa alla stima dei costi e al deprezzamento per vetustà, ritenendo che la contribuente non avesse indicato una diversa quantificazione concreta né confutato adeguatamente la consulenza dell'Ufficio. Con l'ordinanza poi revocanda la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che anche i pozzi dovessero concorrere alla rendita, e aveva definito la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente, senza rinvio. Le società ricorrenti hanno chiesto la revocazione sostenendo che la Corte avesse omesso di percepire l'esistenza di motivi del loro ricorso incidentale che imponevano il rinvio al giudice di merito, poiché quelle censure riguardavano proprio la stima concreta dei pozzi geotermici, segnatamente l'asserita sovrastima del costo di scavo e l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà, questioni che necessitavano ulteriori accertamenti in fatto e non potevano essere decise nel merito dalla Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione. Ha ritenuto sussistente un errore di fatto percettivo nella precedente ordinanza, perché aveva trattato come non necessari ulteriori accertamenti in fatto una controversia che, invece, richiedeva il rinvio al giudice di merito per l'esame delle questioni rimaste assorbite sulla concreta stima dei pozzi geotermici. Di conseguenza ha revocato la propria ordinanza n. 29876/2023 limitatamente alla statuizione con cui aveva cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha poi cassato la sentenza della CTR Toscana in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini i criteri di stima dei pozzi di estrazione e reiniezione.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della revocazione dell'ordinanza di cassazione per errore di fatto
richiamato per individuare l'errore di fatto revocatorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato dai motivi incidentali originari per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dai motivi incidentali originari per dedurre nullità della sentenza per ultrapetizione e omesso esame di prova
richiamato per il vizio di ultrapetizione
richiamato per l'omesso esame della perizia tecnica depositata
art. 10 della L. n. 843 del 1942
richiamato nei motivi incidentali originari come norma sulla determinazione della stima catastale
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio idoneo a incidere su un'ordinanza o sentenza di cassazione deve riguardare un fatto processuale interno al giudizio di legittimità, percepibile direttamente dalla Corte, e deve essere decisivo rispetto alla decisione assunta.
- Se la Corte decide nel merito ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ma nel fascicolo esistono motivi di ricorso che investono questioni di merito rimaste assorbite e che richiedono invece istruttoria o valutazione fattuale, la mancata percezione di tali motivi può integrare errore revocatorio.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse quando non è diretto contro una statuizione della sentenza impugnata ma riguarda questioni non esaminate perché assorbite, salvo la loro riproposizione al giudice del rinvio in caso di cassazione con rinvio.
- L'errore di fatto che ha inciso sulla decisione di merito non si corregge con la revocazione se attiene ad atti o documenti che avrebbero dovuto essere valutati nel giudizio di merito; la revocazione della sentenza di cassazione è invece ammissibile quando l'errore concerne l'esistenza stessa di motivi o questioni processualmente rilevanti nel giudizio di legittimità.
- Quando la controversia catastale riguarda la concreta stima di componenti tecniche di un impianto, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se sono necessari accertamenti fattuali sulla quantificazione dei costi e sul deprezzamento dei beni.
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