Cassazione Civile, Ordinanza n. 06984/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento e cartelle di pagamento nei confronti di una società e dei soci, per l'anno d'imposta 2005, contestando maggiori ricavi determinati mediante studio di settore e irrogando sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della disciplina sugli studi di settore e delle presunzioni semplici, assumendo che l'Ufficio non avesse considerato la concreta realtà aziendale e il mutamento dell'attività svolta; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme processuali e sull'onere della prova, deducendo il mancato esame della documentazione prodotta in appello e l'erronea esclusione della perizia di parte; (3) violazione della disciplina fiscale sui dividendi e del principio di pregiudizialità dell'accertamento dei redditi della società; (4) omessa pronuncia sul calcolo del maggior reddito accertato nei confronti dei soci; (5) violazione delle norme sanzionatorie tributarie e dello Statuto del contribuente, sostenendo la non applicabilità delle sanzioni per errore non colpevole. In corso di giudizio i ricorrenti hanno anche dedotto il fallimento della società e l'avvenuta definizione agevolata della posizione dei soci, chiedendo interruzione o cessazione della materia del contendere e la restituzione di somme già riscosse.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto la richiesta di interruzione del giudizio per il fallimento della società, affermando che il processo di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio e non si interrompe per il fallimento di una parte. Ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa nei confronti dei soci, poiché risultava perfezionata la definizione agevolata della loro posizione debitoria. Ha quindi dichiarato inammissibili le domande di restituzione delle somme, perché estranee al perimetro del giudizio. Nel merito, ha ritenuto inammissibili il primo, secondo e quinto motivo di ricorso perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e difettavano di specificità; i motivi terzo e quarto sono stati dichiarati privi di interesse per effetto della cessazione della materia del contendere nei confronti dei soci. Il ricorso della società è stato rigettato; la società è stata condannata alle spese, mentre per i soci le spese restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993
Richiamato come base normativa dell'accertamento fondato sugli studi di settore e sulle presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
Richiamato in relazione alla disciplina degli studi di settore e alla legittimità della pretesa impositiva.
Richiamato per i principi sulle presunzioni semplici; la Corte osserva che il motivo non si confronta con la doppia ratio della decisione, fondata anche su ulteriori indizi di antieconomicità.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla capacità contributiva, ma senza specifica incidenza nella decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il vizio di omessa pronuncia.
Richiamati per dedotta violazione delle regole di valutazione della prova e del principio dispositivo.
Richiamato per l'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di producibilità di documenti in appello.
Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo processuale.
Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo processuale.
Richiamato nel terzo motivo in tema di imputazione dei redditi e trattamento fiscale dei dividendi.
Richiamato nel quarto motivo per dedotta omessa pronuncia sul calcolo del maggior reddito dei soci.
artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 472/1997
Richiamati nel quinto motivo per sostenere la non irrogabilità delle sanzioni in caso di errore non colpevole.
Richiamato per il principio di tutela dell'affidamento e per la disapplicazione delle sanzioni, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Richiamato nel quinto motivo in materia di poteri del giudice tributario sulle sanzioni.
Richiamato per la definizione agevolata della controversia da parte dei soci; nella sentenza è citato anche un riferimento testuale non coerente al 2006, ma la Corte prende atto della definizione integrale della posizione debitoria.
Richiamati per escludere l'interruzione del giudizio di cassazione per fallimento di una parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio.
- La definizione agevolata della posizione debitoria di alcuni coobbligati o contribuenti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle loro pretese, ma non travolge automaticamente il giudizio per le altre posizioni rimaste controverse.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o degli atti senza indicare specificamente l'errore di diritto o il fatto decisivo omesso.
- In materia di studi di settore, la legittimità dell'accertamento può essere sostenuta non solo dal mero scostamento dai parametri, ma anche da ulteriori elementi indiziari, come la condotta antieconomica dell'impresa e la non congruità/reiterata incoerenza dei dati dichiarati.
- La prova contraria contro l'accertamento induttivo deve essere specifica e rilevante; la deduzione in cassazione di documenti o fatture senza riprodurne o allegarne il contenuto non consente il controllo sulla decisività del fatto dedotto.
- Le questioni nuove, o comunque non specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito, non possono essere introdotte in cassazione per ottenere la disapplicazione di sanzioni o la restituzione di somme non coperte dal perimetro del giudizio.
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