Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un soggetto aveva citato in giudizio il preteso gestore di una ditta di pulizie per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito a una caduta avvenuta sulle scale di un condominio, immediatamente dopo un intervento di pulizia. Il tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità del convenuto e della società chiamata in causa, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo che dagli atti emergesse un coinvolgimento del convenuto nella gestione del servizio di pulizie o nell'esecuzione materiale dell'attività, e qualificando la denuncia di sinistro all'assicurazione come semplice comunicazione della richiesta risarcitoria, non come confessione di responsabilità. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) nullità/motivazione apparente o illogica della sentenza d'appello per uso distorto del materiale probatorio; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove documentali e testimoniali; 3) violazione degli artt. 2735 c.c. e 116 c.p.c. per mancato riconoscimento del valore confessorio della denuncia di sinistro presentata all'assicurazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti, in sostanza, a censurare un accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non riesaminabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché la denuncia di sinistro, per poter assumere valore confessorio, deve essere esaminata nel suo contenuto concreto; nel caso di specie risultava solo una comunicazione alla compagnia dell'avvenuta richiesta risarcitoria, priva di ammissione di responsabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare una pretesa motivazione apparente o illogica, ma senza accoglimento in cassazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare il vizio della motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente o contraddittoria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un riesame del fatto e delle prove
non consente di ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che contestava la valutazione delle prove
la confessione richiede che la dichiarazione contenga un'effettiva ammissione di fatti sfavorevoli; nel caso concreto la denuncia di sinistro non aveva contenuto confessorio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile per apparenza o contraddittorietà solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico decisorio; se la decisione espone una ricostruzione del fatto sorretta da prove documentali e testimoniali, la doglianza resta preclusa.
- La denuncia di sinistro all'assicurazione non integra automaticamente confessione stragiudiziale: occorre verificarne il contenuto concreto, potendo avere mero valore di comunicazione dell'avvenuta richiesta risarcitoria.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, salvo l'ipotesi di utilizzo di prove legali in modo difforme dal loro valore normativo.
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