Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Tre società facenti parte dello stesso gruppo avevano ricevuto avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'indebita detrazione dell'IVA relativa a costi di personale utilizzato in comune per servizi interni infragruppo. Secondo l'Ufficio, il costo del personale veniva ribaltato tra le società in proporzione al fatturato, ma non poteva ammettersi la detrazione dell'IVA sulle fatture emesse per tali riaddebiti, trattandosi di costi di natura retributiva e previdenziale. I ricorsi delle società, riuniti, erano stati rigettati in primo grado e poi in appello. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 13 e 19 d.P.R. n. 633/1972, per erronea esclusione del diritto alla detrazione IVA pur in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali; (2) violazione dell'art. 8, comma 35, L. n. 67/1988, sostenendo che si trattava di prestazioni di servizi rese tra società e quindi imponibili; (3) nullità della motivazione per apparenza/contraddittorietà, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., perché la CTR avrebbe motivato in modo inconferente e contraddittorio; (4) omessa pronuncia sulla questione sanzionatoria ex art. 112 c.p.c. Il ricorso era corredato da memoria successiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, ha rigettato il terzo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era né apparente né irriducibilmente contraddittoria nel nucleo decisorio, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso delle società contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando l'evoluzione successiva della giurisprudenza unionale.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
È stata invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale in tema di IVA e di disciplina delle prestazioni infragruppo.
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
È stata invocata per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione sanzionatoria.
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Richiamato nel passaggio sul controllo di legittimità della motivazione, limitato dopo la riforma all'esistenza e coerenza logica della motivazione.
Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato per censurare l'asserita motivazione apparente della decisione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento del requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza dell'operazione ai fini IVA e della corretta determinazione della base imponibile.
La CTR lo aveva richiamato; la Corte di cassazione chiarisce che il diritto alla detrazione presuppone una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da soggetto passivo.
art. 8, comma 35, L. n. 67/1988
Richiamato nella censura e nella motivazione di merito; la Corte lo considera nel contesto della qualificazione delle operazioni infragruppo come prestazioni di servizi.
art. 15, n. 3), d.P.R. n. 633/1972
La Corte esclude la sua astratta applicabilità al caso, poiché non si trattava di mere anticipazioni fatte in nome e per conto altrui.
Richiamato nel quarto motivo per lamentare omessa pronuncia sulla non debenza delle sanzioni.
art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva IVA
Le prestazioni di servizi sono imponibili se effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
art. 24, Direttiva IVA
Definisce come prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di beni.
Massime di principio
- In materia IVA, la detrazione spetta quando il soggetto passivo riceve una prestazione di servizi a titolo oneroso da altro soggetto passivo; ciò che rileva è l'esistenza di un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo, non la mera circostanza che il riaddebito avvenga al solo costo.
- Le prestazioni infragruppo possono integrare operazioni imponibili se ciascuna società opera in nome proprio e vi è uno scambio reciproco di prestazioni e controprestazioni; il fatto che il corrispettivo sia parametrato al costo del personale non esclude, di per sé, l'onerosità.
- Il diritto alla detrazione non può essere negato sulla sola base dell'assenza di IVA a monte sui costi interni, quando l'operazione fatturata costituisce una prestazione di servizi imponibile e il corrispettivo ne rappresenta il controvalore effettivo.
- La motivazione è apparente solo quando manca il nucleo logico della decisione; non ricorre contraddittorietà rilevante se il passaggio contestato non costituisce il fondamento effettivo della pronuncia.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione resta limitato all'esistenza e alla coerenza logica minima della motivazione, non alla sua sufficienza o completezza in senso ampio.
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