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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06987/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina i motivi di ricorso, perché prende atto del decesso del ricorrente avvenuto in pendenza del giudizio e dell'oggetto esclusivamente sanzionatorio della pretesa. Ritenuta applicabile la regola dell'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni irrogato per il concorso, insieme a una società, nella creazione fittizia di un credito IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la commissione tributaria regionale aveva confermato la tardività e negato la rimessione in termini. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi di censura avverso la decisione di merito. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore ha depositato memoria comunicando il decesso del ricorrente e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, deducendo che, trattandosi di sole sanzioni, l'obbligazione non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997.

Norme richiamate

  • art. 8, d.lgs. n. 472/1997

    l'obbligazione al pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi

    La morte del trasgressore estingue l'obbligazione sanzionatoria tributaria quando la pretesa riguarda esclusivamente sanzioni, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi: se il giudizio riguarda esclusivamente l'irrogazione di sanzioni, la morte del trasgressore determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria e la cessazione della materia del contendere.
  • Quando sopravviene il decesso della parte obbligata in un giudizio avente ad oggetto sole sanzioni non collegate al tributo, il giudice deve prendere atto dell'intrasmissibilità della pretesa e non può più pronunciarsi sul merito delle censure.
  • Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è decisivo verificare, sulla base degli atti, che l'oggetto del giudizio sia limitato alla sanzione e non anche al tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

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