Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente comunale aveva stipulato con una società costruttrice una convenzione per la realizzazione di opere urbanistiche, garantita da polizza fideiussoria prestata da una compagnia assicurativa. Ritenendo inadempiute alcune obbligazioni della convenzione, il Comune aveva proposto davanti al Tribunale due domande: in via principale, nei confronti della garante, l'escussione della polizza; in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento della prima, la risoluzione della convenzione per inadempimento con condanna della costruttrice al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risoluzione, ritenendola devoluta al giudice amministrativo, ma aveva poi sospeso anche il giudizio sulla domanda di escussione della fideiussione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Il Comune ha proposto regolamento di competenza, deducendo che: la questione sull'inadempimento era solo incidentale rispetto alla domanda sulla garanzia; la sospensione ex art. 295 c.p.c. richiede identità soggettiva tra i giudizi, qui mancante perché la causa amministrativa era contro la costruttrice mentre quella civile era contro la garante; inoltre la garanzia e l'obbligazione principale non giustificavano un rischio di conflitto di giudicati tale da imporre la sospensione. Il ricorso è stato accolto nei limiti della censura contro la sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretto il difetto di giurisdizione sulla domanda autonoma di risoluzione della convenzione, poiché devoluta al giudice amministrativo, ma ha cassato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva sospeso il processo relativo all'escussione della polizza fideiussoria. Secondo la Corte, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non era consentita perché il giudizio amministrativo e quello civile non pendevano tra le stesse parti e perché il rapporto tra obbligazione principale e garanzia non determinava un vincolo di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione. La causa è stata quindi rimessa al Tribunale di Teramo per la prosecuzione sulla sola domanda di garanzia, con condanna delle controparti alle spese del procedimento di legittimità.
Norme richiamate
La sospensione necessaria del processo presuppone una pregiudizialità rilevante; nel caso di controversia amministrativa ciò richiede anche che i giudizi pendano tra le stesse parti. Se manca tale identità soggettiva, la sospensione non è consentita.
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che la questione sull'inadempimento fosse solo incidentale e non una domanda autonoma; la Corte, però, ha ricostruito il petitum nel senso della presenza di una domanda subordinata di risoluzione.
"la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori"
L'autonomia del rapporto di garanzia rispetto all'obbligazione principale esclude il rischio di conflitto di giudicati e impedisce di configurare un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione del giudizio sulla fideiussione.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa rispetto a un giudizio civile è configurabile solo se i due processi pendono tra le stesse parti.
- Quando in un giudizio relativo all'escussione di una garanzia personale si discute anche dell'inadempimento dell'obbligazione garantita, la sola eventuale connessione con una causa sulla pretesa principale non basta a imporre la sospensione del giudizio sulla garanzia se le parti dei due processi non coincidono.
- La fideiussione conserva autonomia rispetto al rapporto obbligatorio garantito ai fini della prosecuzione del giudizio sulla garanzia, sicché la decisione resa sul rapporto principale non spiega automaticamente effetti verso il garante nei termini necessari a fondare la sospensione per pregiudizialità.
- Se una domanda di risoluzione contrattuale è proposta in via subordinata, essa ha natura autonoma e non può essere trattata come mera questione incidentale rispetto alla domanda principale sull'escussione della garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06984/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06985/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06987/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →