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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06985/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso per cassazione, dovuta alla mancata prova dell'invio della raccomandata informativa successiva alla consegna del piego a persona diversa dal destinatario. Non essendo stata eseguita la rinnovazione della notifica entro il termine assegnato con precedente ordinanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, chiedendo il pagamento di maggiori utili asseritamente percepiti quale socia di una società a responsabilità limitata. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l'accertamento presupponesse l'esistenza di una società di fatto non provata. La CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, osservando che l'avviso contestava proprio l'esistenza della società di fatto. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente la regolarità della notificazione del ricorso: il plico era stato consegnato al portiere del difensore domiciliatario, senza che risultasse la successiva raccomandata informativa di avvenuta notifica. Poiché, dopo precedente ordine di rinnovazione, la ricorrente non aveva provveduto a sanare il vizio, la Corte ha ritenuto il contraddittorio non regolarmente instaurato.

Norme richiamate

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5

    aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31

    In caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, la mancata attestazione/invio della raccomandata informativa determina nullità della notificazione nei confronti del destinatario, non una mera irregolarità.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater

    convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31

    Richiamato come fonte dell'obbligo della raccomandata informativa nella notificazione postale eseguita a mani di soggetto diverso dal destinatario.

  • L. 28 febbraio 2008, n. 31

    Norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina della notificazione a mezzo posta.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta effettuata con consegna del piego a persona diversa dal destinatario è nulla se non risulta la spedizione della raccomandata informativa prescritta dalla legge.
  • La nullità della notificazione si distingue dall'inesistenza: quest'ultima ricorre solo quando manchino gli elementi essenziali dell'atto o sia posto in essere un'attività priva di qualsiasi collegamento riconoscibile con il destinatario.
  • La nullità della notificazione è sanabile mediante rinnovazione o costituzione in giudizio del destinatario, ma se la rinnovazione ordinata dalla Corte non viene eseguita il ricorso è inammissibile per difetto di regolare instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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