Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale. Il conduttore aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale a seguito del rilascio dell'immobile locato. La società locatrice si era opposta, contestando il diritto all'indennità e deducendo anche un vizio di procura. Dopo una precedente vicenda processuale sulla validità della procura, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello del conduttore ritenendo che i documenti da lui prodotti non fossero idonei a dimostrare la piena liceità amministrativa dell'attività svolta nei locali, poiché riguardavano solo profili fiscali e sanitari. Con l'unico motivo di ricorso in Cassazione il conduttore ha denunciato la violazione dell'art. 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto tardiva e non ammissibile la documentazione prodotta in appello, mentre essa sarebbe stata indispensabile per integrare una prova già iniziata in primo grado e necessaria a dimostrare il possesso delle autorizzazioni amministrative richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su un mero rilievo processuale di tardività della prova, ma aveva espresso un giudizio di merito sulla non decisività e non idoneità dei documenti prodotti a dimostrare l'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale apprezzamento sulla sufficienza e rilevanza probatoria dei documenti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente, il quale aveva in sostanza contrapposto una diversa lettura del materiale istruttorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 437 c.p.c.
La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile solo se indispensabile; la valutazione sull'indispensabilità si correla alla loro effettiva decisività per la decisione e alla loro idoneità a integrare il materiale probatorio già acquisito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo era formalmente incardinato nella violazione di legge, ma in concreto mirava a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, non una vera falsa applicazione della norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro e nelle controversie soggette all'art. 437 c.p.c., i nuovi documenti in appello sono ammissibili soltanto quando siano realmente indispensabili ai fini della decisione e non semplicemente utili o confermativi.
- La valutazione circa la rilevanza, decisività e sufficienza della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento del fatto controverso appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura si risolve in una mera contrapposizione di diverse letture del materiale probatorio.
- Quando la decisione d'appello esclude l'indispensabilità della prova perché i documenti prodotti non dimostrano il fatto giuridicamente rilevante, il ricorso per cassazione che contesti solo tale apprezzamento è inammissibile.
- Per ottenere l'indennità per perdita dell'avviamento in una locazione commerciale, il conduttore deve allegare e dimostrare i presupposti di legge, inclusa la regolarità amministrativa dell'attività esercitata, ove rilevante ai fini del diritto azionato.
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