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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su una società di persone operante nel settore autoriparazioni/carrozzeria, l'Amministrazione finanziaria emetteva processo verbale di constatazione e successivo avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, rettificando il reddito d'impresa, recuperando maggiori ricavi e rideterminando, per trasparenza, i redditi di partecipazione dei soci con conseguente maggiore IRPEF. La società e i soci avevano impugnato gli atti davanti alla CTP, ottenendo accoglimento, ma la CTR riformava le decisioni accogliendo gli appelli dell'Ufficio. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza della CTR per motivazione per relationem/copia-incolla dell'atto d'appello senza vaglio critico; 2) violazione delle norme su presunzioni, onere della prova e accertamento induttivo/analitico-induttivo, sostenendo che i maggiori ricavi fossero fondati solo su sospetti e che non fossero stati considerati elementi negativi di reddito e giustificazioni difensive; 3) omessa valutazione del metodo di calcolo delle ore lavorate 'in nero', mancata detrazione degli utili dell'associato in partecipazione e mancato ricalcolo dei costi del lavoro; 4) nullità per mutamento della composizione del collegio giudicante in appello; 5) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (società e soci); 6) per la sola socia, violazione dell'obbligo di motivazione per mancata allegazione dell'avviso emesso nei confronti della società, richiamato per relationem.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per la necessaria unitarietà della controversia relativa all'accertamento del reddito della società e alla conseguente imputazione ai soci, ma ha rigettato tutte le censure. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario perché, pur in presenza di cause trattate separatamente nei gradi di merito, ricorrevano i presupposti per la riunione in cassazione, non essendo necessaria la declaratoria di nullità quando società e soci abbiano tutti impugnato gli atti e i giudizi siano stati sostanzialmente unitari. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza per motivazione 'copia-incolla', affermando che la riproduzione di un atto di parte non comporta nullità se la decisione sia comunque chiaramente riferibile al giudice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa al vizio di motivazione e infondato quanto alle presunzioni e all'onere della prova: in accertamento analitico-induttivo l'Ufficio può fondarsi su indizi gravi e precisi, mentre non è consentito sindacare in cassazione la rivalutazione del compendio probatorio; l'onere di provare i costi deducibili resta a carico del contribuente. Il terzo motivo è stato in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la regola sulla deduzione forfettaria dei costi vale nel solo accertamento induttivo puro, non anche nell'analitico-induttivo, e i ricorrenti non avevano provato specificamente i costi. Il motivo sul mutamento del collegio è stato ritenuto inammissibile nei termini proposti, non emergendo una violazione dell'immutabilità del giudice nei termini dedotti. Il sesto motivo della socia è stato respinto perché l'avviso al socio può rinviare per relationem a quello della società, che il socio ha titolo a conoscere mediante accesso alla documentazione sociale; non risultava allegato il recesso anteriore alla notifica, unica possibile eccezione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo all'accertamento del reddito di una società di persone e dei redditi imputati ai soci, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti non comporta necessariamente nullità quando società e soci abbiano tutti impugnato gli atti e le cause abbiano avuto trattazione sostanzialmente unitaria; in cassazione è preferibile la riunione dei ricorsi per ricomporre l'unitarietà della causa e salvaguardare la ragionevole durata del processo.
  • La sentenza che riproduce il contenuto di un atto di parte non è per ciò sola nulla se la motivazione consente comunque di individuare con chiarezza la decisione del giudice e la sua effettiva adesione alle ragioni ritenute fondate.
  • La censura sulle presunzioni semplici è ammissibile in cassazione solo se si denuncia un errore di sussunzione del fatto sotto la regola di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non ricorre se si contesta soltanto l'apprezzamento dell'esito della prova o la sufficienza degli elementi acquisiti.
  • Nell'accertamento analitico-induttivo il Fisco può ricostruire maggiori ricavi anche sulla base di indizi e non è tenuto, di regola, a riconoscere forfettariamente i costi: il contribuente deve provare specificamente i costi deducibili e la loro correlazione con i maggiori ricavi contestati.
  • La regola della deduzione forfettaria dei costi opera nell'accertamento induttivo puro, non nell'accertamento analitico-induttivo, nel quale la determinazione dei costi resta ancorata alla prova offerta dal contribuente.
  • L'avviso di accertamento notificato al socio può legittimamente rinviare per relationem all'avviso emesso nei confronti della società, perché il socio ha diritto di consultare la documentazione sociale; la soluzione cambia solo se il socio abbia già cessato il rapporto sociale prima della notifica e non possa più accedere agli atti.
  • Nel processo tributario il principio di immutabilità del giudice è rispettato se la deliberazione è assunta dai magistrati che hanno partecipato all'ultima discussione o precisazione delle conclusioni, non essendo decisivo il mero mutamento della composizione del collegio rispetto al ruolo originario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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