Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente avverso l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio recuperava maggiore imposta catastale e ipotecaria, ritenendo dovute in misura proporzionale e non fissa, in relazione a un atto di permuta stipulato nel 2009 tra una società e altre due società avente a oggetto aree edificabili a destinazione produttiva e complessi industriali di futura realizzazione. Gli atti erano stati sottoposti a condizione sospensiva legata all'accertamento dell'avvenuta costruzione delle opere entro una certa data e, al verificarsi della condizione, era stata presentata denuncia di evento successivo alla registrazione chiedendo l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla disciplina originaria per i piani urbanistici particolareggiati. La società aveva impugnato l'avviso sostenendo che, per effetto delle modifiche legislative succedutesi nel tempo, dovesse trovare applicazione la disciplina agevolativa con imposta in misura fissa. I giudici di merito avevano accolto tale tesi, ritenendo che l'abrogazione della norma abrogatrice avesse fatto rivivere la disciplina originaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva falsa applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, sostenendo che la legge finanziaria 2008 non aveva ripristinato la previgente disciplina del 2000, ma aveva introdotto una nuova regolamentazione limitata all'edilizia residenziale e con imposte ipotecaria e catastale proporzionali.
Norme richiamate
richiamato come norma in tema di registrazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva e degli eventi successivi alla registrazione, nel contesto della liquidazione dell'imposta dovuta al verificarsi della condizione
richiamato per la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva e della tassazione al momento in cui l'atto produce effetti
norma agevolativa originaria in materia di trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, poi abrogata
art. 36, comma 15, D.L. 223/2006
ha abrogato l'art. 33, comma 3, L. 388/2000, con limitata eccezione per i trasferimenti in piani urbanistici particolareggiati diretti ad attuare programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica
art. 1, commi 25-28, L. 244/2007
ha introdotto una nuova disciplina fiscale sui trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, modificando direttamente le tariffe e non ripristinando la disciplina del 2000
art. 1 della Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986
come modificato dalla L. 244/2007, prevede per i trasferimenti agevolati l'imposta di registro nella misura dell'1% per gli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati destinati all'edilizia residenziale
art. 1-bis della Tariffa, d.lgs. 347/1990
come modificato dalla L. 244/2007, prevede per tali trasferimenti l'imposta ipotecaria del 3% e catastale dell'1%, escludendo la misura fissa invocata dalla contribuente
ha abrogato il comma 15 dell'art. 36 del D.L. 223/2006, ma senza effetto di reviviscenza della normativa del 2000
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma abrogatrice non comporta automaticamente la reviviscenza della disciplina precedentemente abrogata, quando il legislatore abbia contestualmente introdotto una nuova disciplina positiva della materia.
- In materia di agevolazioni fiscali sui trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, la legge finanziaria 2008 ha delineato un regime autonomo e a regime, limitato ai programmi di edilizia residenziale, con imposte da applicarsi in misura percentuale e non fissa.
- Quando il testo normativo successivo modifica direttamente le tariffe fiscali applicabili, la disciplina va ricostruita secondo la nuova regolamentazione e non secondo la normativa agevolativa precedente ormai abrogata.
- Nei casi in cui il trasferimento immobiliare sia sottoposto a condizione sospensiva e l'atto sia successivamente completato con la verificazione della condizione, la tassazione va determinata secondo la normativa vigente al momento in cui l'atto diviene efficace, nei limiti della disciplina speciale richiamata.
- La tesi della reviviscenza normativa non è ammissibile se contrasta con la certezza del diritto e con la scelta legislativa di sostituire integralmente il precedente assetto con uno nuovo.
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