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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni "prima casa" relative all'acquisto di un immobile, ritenendo che l'unità fosse di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, art. 7, in quanto il costo del terreno pertinenziale e coperto superava di una volta e mezzo il costo di costruzione. I contribuenti avevano contestato tale qualificazione sia in primo grado sia in appello, sostenendo che la maggiore incidenza del costo di costruzione dovesse essere superiore a quella determinata dall'Ufficio, tenuto conto delle difficoltà di accesso ai luoghi di lavoro e delle caratteristiche logistiche del terreno. Dopo un primo giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la CTR Lombardia aveva nuovamente rigettato l'appello. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio, i contribuenti deducevano: 1) omessa motivazione o motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., per non avere la CTR spiegato perché reputasse congruo l'aumento del costo di costruzione del 50% applicato dall'Ufficio; 2) in via subordinata, violazione o falsa applicazione del d.m. 2 agosto 1969, con riferimento alle sanzioni irrogate nell'atto impugnato, assumendo che la disciplina applicata fosse superata dallo ius superveniens di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 23/2011.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR perché il giudice del rinvio si era limitato ad affermare la congruità della maggiorazione del costo di costruzione senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dei contribuenti e senza esporre il percorso logico-giuridico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    il vizio denunciabile riguarda la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione e/o violazione del modello legale di sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omessa pronuncia o al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ricondotta soprattutto al difetto di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta per la motivazione insufficiente/apparente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme alle norme sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca del tutto la motivazione o se la motivazione è solo apparente, cioè non idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.

  • d.m. 2 agosto 1969, art. 7

    norma applicata dall'Ufficio per qualificare l'immobile come di lusso ai fini della revoca delle agevolazioni prima casa.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato solo come asserito ius superveniens rispetto al regime sanzionatorio; il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a formule assertive o a un rinvio generico alle risultanze istruttorie, senza indicare gli elementi decisivi e senza sviluppare il ragionamento logico-giuridico che sorregge la decisione.
  • In sede di rinvio, il giudice deve confrontarsi specificamente con le censure accolte dalla Corte di cassazione e con le puntuali contestazioni della parte, non potendo limitarsi a ribadire l'esito precedente con una motivazione solo apodittica.
  • La congruità di una valutazione tecnica posta a base di un provvedimento fiscale deve essere esplicitata in modo intelligibile, specie quando la parte abbia contestato in modo analitico i criteri di quantificazione adottati dall'Ufficio.
  • Quando il primo motivo determina la cassazione della sentenza, i motivi ulteriori restano assorbiti se dipendono logicamente dall'esito del primo o non sono più necessari alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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