Cassazione Civile, Ordinanza n. 33700/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare funzionale a un impianto di risalita. L'Ufficio contestava la qualificazione dell'immobile in categoria E/1 proposta dalla contribuente con DOCFA e poi ritenuta corretta dai giudici di merito, sostenendo che l'impianto dovesse invece essere classificato in categoria D/8. Il motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che l'impianto avesse finalità esclusivamente ludico-sportive e commerciali, fosse realizzato e gestito da un soggetto privato per profitto e avesse funzionamento stagionale, sicché non potesse essere ricondotto al trasporto pubblico né alla categoria E.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che, sulla base degli accertamenti di fatto, aveva valorizzato la concreta destinazione dell'immobile come impianto di risalita che funge anche da mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, escludendo quindi il classamento nella categoria D/8. La Corte ha richiamato i propri precedenti sul discrimine tra categorie E/1 e D/8, osservando che per la categoria E rileva la concreta funzione di stazione di trasporto pubblico e che gli impianti di risalita restano nella categoria D/8 solo quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale e servono soltanto piste sciistiche o finalità ricreative. Le spese sono state integralmente compensate per il consolidarsi della giurisprudenza sul tema.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 27 dicembre 2006, n. 286
Le unità censite nelle categorie E indicate dalla norma non possono comprendere immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi, se dotati di autonomia funzionale e reddituale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
Per la determinazione della rendita catastale degli immobili indicati, nelle more della riforma del catasto, occorre fare riferimento alle istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012.
art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949
La categoria D riguarda immobili destinati a usi industriali o commerciali non suscettibili di destinazione diversa se non mediante radicali trasformazioni.
Massime di principio
- Nel classamento catastale degli impianti di risalita il discrimine tra categoria E/1 e categoria D/8 dipende dalla concreta destinazione funzionale dell'immobile, non dalla sola natura privata del gestore né dalla circostanza che l'attività sia esercitata con finalità di profitto.
- Gli immobili della categoria E/1 sono quelli effettivamente adibiti a servizio di trasporto pubblico universale; non è sufficiente un generico rilievo pubblico dell'attività o il fatto che essa sia sottoposta a concessione o autorizzazione amministrativa.
- Gli impianti di risalita che servono esclusivamente o prevalentemente piste sciistiche o finalità ricreative, sportive o turistico-escursionistiche, e non sono utilizzabili anche come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, vanno in linea di principio classificati in categoria D/8.
- Ai fini del classamento è decisivo accertare in fatto se l'impianto sia concretamente utilizzabile, anche solo parzialmente, come mezzo di trasporto per il pubblico; tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
- La categoria E non può essere estesa in via analogica a tutti gli immobili di interesse o rilevanza pubblica, poiché il sistema catastale segue un'elencazione casistica e specifica delle unità ricomprese in tale gruppo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →