Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA su immobili di proprietà dei contribuenti, con cui l'Ufficio aveva attribuito una classe catastale più elevata e una rendita superiore rispetto a quella proposta nella denuncia di variazione (per variazione parziale di destinazione e fusione di due subalterni). La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo insufficiente la motivazione, perché fondata sulla sola indicazione di consistenza, categoria e classe e su un generico richiamo a criteri comparativi. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: il primo per violazione dell'art. 1, comma 3, DM 701/1994 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che nella procedura DOCFA la motivazione è sufficiente con i dati oggettivi e la classe attribuita quando l'Ufficio non disattende i fatti indicati dal contribuente ma opera solo una diversa valutazione tecnica; il secondo per violazione dell'art. 61 DPR 1142/1949, deducendo che il classamento delle unità ordinarie si fonda sul confronto locale con unità tipo e immobili limitrofi similari. I contribuenti hanno resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dei contribuenti sull'ammissibilità del ricorso, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in una revisione di classamento DOCFA, se l'Ufficio non contesta i dati di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica con attribuzione di una classe diversa, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe assegnata; i riferimenti a criteri comparativi rilevano al più sul piano probatorio e non integrano un requisito ulteriore di motivazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, DM 701/1994
Nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso di classamento può essere soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende i dati di fatto dichiarati dal contribuente e opera solo una diversa valutazione tecnica.
art. 7 L. 212/2000
La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; nel caso di mera diversa valutazione tecnica in DOCFA, non è richiesta un'ulteriore specificazione oltre i dati essenziali.
art. 61 DPR 1142/1949
Il classamento delle unità immobiliari ordinarie si fonda sul confronto con unità tipo e caratteristiche locali; nel caso deciso, il richiamo ai criteri comparativi è stato ritenuto profilo eventualmente probatorio e non requisito autonomo di motivazione.
art. 366 n. 3 c.p.c.
Il ricorso era ritenuto sufficientemente esposto quanto ai fatti di causa e agli atti rilevanti.
art. 369 c.p.c., comma 3
Nei giudizi di legittimità tributari la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, già acquisito al fascicolo d'ufficio.
art. 359 c.p.c.
Richiamato nel rigettare l'eccezione di mancata produzione degli atti e documenti del fascicolo della parte ricorrente.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio, senza disattendere i dati di fatto indicati dal contribuente, si limiti ad attribuire una classe o una rendita diversa sulla base di una valutazione tecnica del bene.
- Se l'atto catastale non contesta gli elementi oggettivi dichiarati dal contribuente ma solo la loro valutazione economica, non occorre una motivazione analitica sulle differenze riscontrate oltre l'indicazione dei dati oggettivi e della classe assegnata.
- La distinzione tra motivazione dell'atto e prova della correttezza del classamento è essenziale: i riferimenti a criteri comparativi possono rilevare sul piano della giustificazione tecnica della stima, ma non costituiscono un autonomo requisito di motivazione dell'avviso.
- Nel ricorso per cassazione in materia tributaria, la mancata allegazione del fascicolo di parte non determina in sé inammissibilità quando gli atti risultano già acquisiti al fascicolo d'ufficio trasmesso alla Corte.
- L'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso va respinta quando il ricorso contiene gli elementi essenziali per ricostruire i fatti di causa e il contenuto della controversia.
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