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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di domanda di variazione presentata dalle proprietarie di un appartamento sito in Aosta, motivata dalla diversa distribuzione degli spazi interni. L'Ufficio aveva mantenuto o ripristinato il classamento originario in categoria A/1, classe 2, anziché accogliere la richiesta di attribuzione della categoria A/2, ritenendo che le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile giustificassero la classificazione più elevata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme in tema di classamento catastale per avere il giudice regionale ritenuto legittimo il riclassamento senza una effettiva comparazione con immobili aventi le stesse caratteristiche; 2) violazione della norma che disciplina la rendita catastale per avere la CTR valorizzato elementi ritenuti irrilevanti, come lo stato di deterioramento dell'immobile dovuto a incuria del proprietario. La Cassazione ha ritenuto connessi e fondati entrambi i motivi, osservando che la variazione richiesta per la sola diversa distribuzione interna non era idonea, di per sé, a giustificare la modifica al ribasso del classamento, dovendo invece rilevare le caratteristiche strutturali e permanenti dell'unità immobiliare e la situazione esistente al momento della domanda; ha inoltre ritenuto che la CTR avesse fatto leva su elementi inconferenti e su una comparazione non specificamente individuata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è fondata sull'errore della CTR nell'applicare i criteri del classamento catastale: la valutazione deve basarsi sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e sulla situazione reale esistente alla data della domanda, senza attribuire rilievo decisivo a elementi negativi non decisivi o a comparazioni generiche con immobili simili non specificamente individuati.

Norme richiamate

  • art. 61 d.P.R. 1142/1969

    Richiamato come norma violata; il classamento deve avvenire secondo criteri di stima e comparazione coerenti con le caratteristiche dell'immobile.

  • art. 75 d.P.R. 1142/1969

    Richiamato come norma violata in tema di classamento catastale e criterio estimativo.

  • d.m. 29/1998

    Indicato tra le norme asseritamente violate, nel contesto dei criteri di attribuzione della categoria catastale.

  • art. 9 R.D.L. n. 652/1939

    Richiamato per affermare che la rendita/classamento deve essere determinata sulla base delle caratteristiche proprie del bene e della sua situazione reale.

  • art. 8, comma primo, R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    La categoria e la classe catastali vanno attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare.

  • art. 2 L. 30 dicembre 1989, n. 427

    Richiamato quale norma di modifica del testo originario dell'art. 8 R.D.L. 652/1939.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato per ribadire che il classamento si fonda sulla situazione reale o di fatto dell'immobile.

  • art. 61, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato come norma che presiede ai criteri di attribuzione della categoria e classe catastale.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale la categoria e la classe devono essere determinate in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare e alla sua destinazione ordinaria e permanente, desunte dalla situazione reale esistente alla data della domanda.
  • Una semplice variazione interna della distribuzione degli spazi, se non incide sulle caratteristiche strutturali e permanenti del bene, non giustifica automaticamente un abbassamento della categoria o della classe catastale.
  • Il giudice tributario che contesti un classamento deve confrontarsi con un'effettiva e specifica comparazione tra immobili aventi caratteristiche analoghe, indicando in modo puntuale le unità poste a base del raffronto; non è sufficiente un riferimento generico a immobili circostanti similari.
  • Nel giudizio sul classamento catastale non possono assumere rilievo decisivo elementi inconferenti rispetto ai criteri estimativi legali, come il mero stato di deterioramento dovuto a incuria del proprietario, se non idonei a modificare le caratteristiche strutturali rilevanti del bene.
  • L'atto di attribuzione del classamento catastale è un atto di valutazione tecnico-estimativa e deve essere scrutinato secondo i parametri normativi dell'estimo catastale, non sulla base di apprezzamenti generici o slegati dai criteri legali.

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