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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e della richiesta congiunta delle parti, dichiarando cessata la materia del contendere e quindi estinto il giudizio. Non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva imputato alla società un reddito d'impresa ai fini IRAP, con conseguente imputazione ai soci, oltre a recuperare una maggiore IVA e irrogare una sanzione pecuniaria. La società in liquidazione e i soci avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario; la Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dell'Agenzia delle entrate. In Cassazione i contribuenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., e con il secondo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Nelle more, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; successivamente anche l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio, rappresentando che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e versato quanto dovuto. Anche i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di sanzioni tributarie; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di sanzioni tributarie; la Corte non decide sulla sua interpretazione sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alle presunzioni semplici; la Corte non affronta il tema nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo a sostegno della denuncia di ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non esamina la censura per estinzione del giudizio.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come base del primo motivo di ricorso.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità della sentenza utilizzata come base del secondo motivo di ricorso.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018

    La Corte applica la disciplina della definizione agevolata rilevando che, in presenza di adesione e pagamento, la controversia resta cessata e il giudizio va dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti danno atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria e del pagamento dovuto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo, senza affrontare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il regolamento delle spese segue la disciplina speciale che le pone a carico della parte che le ha anticipate.
  • La sopravvenuta definizione della lite assorbe ogni esame delle censure di merito e di rito dedotte con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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