Cassazione Civile, Ordinanza n. 11684/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, titolare di un panificio, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di verifiche svolte con metodo analitico-induttivo, aveva rideterminato in aumento il reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo maggior reddito e sanzioni; la CTR aveva confermato. In Cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla motivazione dell’atto, sostenendo che l’avviso rinviasse a un altro atto privo di adeguata motivazione; 2) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione solo su fatture non fiscali e dichiarazioni di terzi, senza considerare elementi contrari e senza un corretto presupposto per l’accertamento; 3) e 4) vizi di motivazione e violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove, contestando che la CTR avesse ritenuto inattendibili alcune dichiarazioni e non avesse valorizzato una certificazione comunale sul conferimento dell’invenduto al canile municipale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sul primo ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressamente pronunciata sulla motivazione dell’avviso e aveva spiegato che i due atti richiamati erano conosciuti dal contribuente e consentivano di comprendere le ragioni della rettifica. Ha inoltre affermato che la motivazione per relationem, con rinvio a verbali della Guardia di Finanza o ad altri atti conosciuti dal contribuente, è legittima se gli elementi richiamati rendono comprensibile la pretesa fiscale. Sul secondo motivo ha chiarito che non si trattava di accertamento standardizzato fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma di accertamento analitico-induttivo supportato da elementi presuntivi, con funzione solo rafforzativa del richiamo agli studi di settore; ha ribadito che è sufficiente anche una parziale inattendibilità delle scritture e che l’Ufficio può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha osservato che il giudice di merito è libero di selezionare le prove ritenute più attendibili e che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura del contribuente mirava in realtà a ottenere un riesame del merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia in realtà esaminato e deciso la questione devoluta, esplicitandone anche le ragioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la motivazione per relationem basata su atti conosciuti dal contribuente.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La motivazione dell’avviso di accertamento può essere soddisfatta anche mediante rinvio ad atti presupposti o richiamati, se il contribuente è posto in condizione di comprenderne la pretesa.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto legittimo l’avviso nei termini in cui la motivazione risultava comprensibile attraverso gli atti richiamati.
La motivazione dell’atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa, anche quando sia redatta per relationem e gli atti richiamati siano noti.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando sussistano elementi presuntivi e anche solo parziale inattendibilità delle scritture contabili.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente nel contestare l’accertamento IVA; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione analitico-induttiva del reddito e dei ricavi.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
Gli studi di settore hanno nel caso concreto funzione di elemento rafforzativo e non di base esclusiva dell’accertamento.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non vi ha tratto una specifica ratio autonoma, ritenendo comunque legittima la ricostruzione dei ricavi dell’attività commerciale.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione di merito, ma non ritenuto violato alla luce della corretta ricostruzione del maggior reddito imponibile.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e giusto processo; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e logicamente coerente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
La motivazione può essere sintetica purché logica e adeguata; non occorre confutare ogni singolo argomento o prova dedotta dalle parti.
Il giudice di merito valuta liberamente le prove e non deve dare conto dell’esame di ogni singolo documento se la motivazione rende chiaro il percorso decisionale.
È rimessa al giudice di merito la valutazione dell’attendibilità e idoneità delle prove; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili nell’accertamento analitico-induttivo purché assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è legittima quando richiama atti già conosciuti dal contribuente e tali da consentirgli di comprendere le ragioni della pretesa fiscale.
- L’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su una pluralità di elementi presuntivi e sulla parziale inattendibilità delle scritture contabili; gli studi di settore possono svolgere solo funzione di rafforzamento o riscontro, non necessariamente di base esclusiva.
- Nel processo tributario il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni documento o allegazione, purché la motivazione sia logica, coerente e indichi gli elementi ritenuti decisivi.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito o delle prove, poiché l’apprezzamento dell’attendibilità probatoria spetta al giudice di merito.
- Per l’accertamento dei maggiori ricavi è sufficiente che gli elementi indiziari, valutati complessivamente, raggiungano il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto dall’art. 2729 c.c.
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