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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11642/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Lombardia che, in accoglimento dell'appello dell'erario e rigetto dell'appello incidentale del contribuente, aveva ritenuto legittimi due avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi depositato istanze concordi chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, rappresentando che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, e che le domande di definizione risultavano regolari secondo le comunicazioni dell'ufficio.

La decisione

La Corte ha preso atto delle concordi istanze delle parti e della regolarità delle domande di definizione presentate dal contribuente, rilevando che il processo si era estinto per decorso del termine del 31 dicembre 2020, salva la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate e dando atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018

    è richiamato quale base della definizione agevolata della controversia cui il contribuente ha aderito, evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • L. n. 136/2018

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata come fonte della disciplina di definizione agevolata

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    è menzionato per evidenziare che, dopo l'estinzione del processo per decorso del termine, resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato per dare atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato come parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato, che non risulta dovuto

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite, quando regolarmente perfezionata e concordemente rappresentata dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico della parte che le ha anticipate secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.
  • Quando l'estinzione deriva da una definizione agevolata della controversia, la Corte può dare atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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