Cassazione Civile, Ordinanza n. 11644/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1997 e 1998, con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato le dichiarazioni della società ai fini IRPEG, ILOR, IRAP e IVA, contestando l’indebita deduzione di costi, in particolare quelli sostenuti per il pagamento delle prestazioni di una cooperativa costituita da ex dipendenti, ritenuta strumentale a finalità elusive. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, mentre la CTR, su appello dell’Agenzia, aveva confermato integralmente gli accertamenti. In Cassazione il fallimento ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, perché riproduttivo dei motivi degli atti impositivi e privo di specifiche critiche alla decisione di primo grado; 2) e 3) l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su eccezioni di nullità degli atti per difetto di motivazione ex art. 42 d.P.R. 600/1973 e sull’illegittimità del disconoscimento dei costi per asserita violazione del divieto di doppia imposizione; 4) la violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la condanna alle spese in favore dell’Agenzia, difesa da funzionari, e sostenendo che la soccombenza andasse valutata in base all’esito "sperato" del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, la mera riproposizione in appello delle difese già svolte o della motivazione dell’atto impositivo integra comunque il requisito dei "motivi specifici" richiesti dall’art. 53 d.lgs. 546/1992, ove risulti la volontà di contestare la sentenza di primo grado. Ha respinto anche i motivi di omessa pronuncia, osservando che non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando la decisione di appello, accogliendo la pretesa erariale e ritenendo legittimo il procedimento e corretto il mancato riconoscimento dei costi, contiene una pronuncia implicita incompatibile con le eccezioni trascurate; inoltre il ricorrente non aveva neppure indicato specificamente l’atto in cui avrebbe riproposto una delle questioni. Ha infine ritenuto corretta la condanna alle spese, perché la soccombenza va valutata sull’esito effettivo del giudizio e, nel processo tributario, l’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992 consente la liquidazione delle spese anche quando l’Amministrazione sia difesa da funzionari. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'appello è sufficientemente specifico anche se riproduce le difese già svolte o la motivazione dell'atto impositivo, purché emerga la volontà di contestare la sentenza di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi relativi all'omessa pronuncia; la Corte ribadisce però che la censura va inquadrata correttamente in rapporto al vizio effettivamente dedotto.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto l'esame di una domanda, eccezione o censura ritualmente proposta; non sussiste se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la tesi trascurata e ne implica il rigetto.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, ma la relativa doglianza è stata ritenuta implicitamente respinta dalla decisione di merito.
artt. 67 e 127 T.U.I.R.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità del disconoscimento dei costi e del preteso divieto di doppia imposizione; la Corte ha ritenuto la censura assorbita da un rigetto implicito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza effettiva; non è corretto parametrarle all'esito auspicato di un diverso grado di giudizio.
art. 92 c.p.c.
La valutazione sulla compensazione o regolazione delle spese resta nei limiti del potere del giudice di merito, salvo violazione del principio di soccombenza.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla condanna alle spese.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nella liquidazione delle spese a favore dell' ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell' ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Nel processo tributario, se l'Amministrazione finanziaria è assistita da propri funzionari, in caso di vittoria ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri degli avvocati ridotti del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito dei motivi specifici di appello è soddisfatto anche dalla mera riproposizione delle difese già formulate contro l’atto impositivo, purché l’atto di gravame esprima chiaramente la volontà di contestare la sentenza di primo grado.
- Non integra omessa pronuncia la mancata esplicita risposta a un’eccezione quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi non esaminata, poiché in tal caso opera un rigetto implicito.
- La deduzione di omessa pronuncia deve essere accompagnata da specifica indicazione dell’atto processuale in cui la questione sarebbe stata riproposta, in osservanza del principio di specificità del ricorso per cassazione.
- Nel processo tributario la condanna alle spese segue la soccombenza effettiva e complessiva, non l’esito ipotetico o sperato del giudizio in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.
- L’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto, in caso di vittoria, alla liquidazione delle spese ex art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992, con applicazione dei parametri forensi ridotti del 20%.
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