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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11643/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2006, notificato nel 2014 a una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese nel 2009. In primo grado il ricorso era stato proposto dalla società, in persona dell'ex liquidatrice, deducendo anzitutto l'inesistenza del destinatario dell'atto e la carenza di legittimazione passiva del rappresentante cessato dalla carica, oltre a contestazioni di merito sulla pretesa fiscale. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo, da un lato, estinta la società e decaduti gli organi rappresentativi, ma dall'altro riconoscendo all'ex rappresentante un diritto di difesa avverso l'atto notificato dopo la cancellazione. In appello l'Agenzia delle entrate ha sostenuto la legittimità della notifica e la corretta applicazione dell'art. 2495 c.c., richiamando anche l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014; la controparte ha resistito insistendo sulla nullità dell'avviso per effetto dell'estinzione della società. In cassazione l'Amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 81, 100, 101 e 330 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c., censurando la decisione d'appello per avere ritenuto legittimata a impugnare, come soggetto esistente, una società già estinta, per il tramite dell'ex liquidatrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima della proposizione del giudizio, si era già verificata l'estinzione dell'ente con conseguente difetto originario di capacità processuale della società e difetto di legittimazione dell'ex liquidatrice a rappresentarla. Ha inoltre escluso l'applicabilità ratione temporis dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, trattandosi di norma non retroattiva. La Corte ha rilevato che il vizio era insanabile e originario, tale da imporre una pronuncia declinatoria di rito sin dal primo grado. Perciò ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il ricorso originario non poteva essere proposto, e ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    invocato dall'Agenzia ma non assunto come base decisiva della soluzione; la Corte risolve la questione sul piano della capacità processuale e della legittimazione della società estinta.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro della violazione processuale denunciata.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro della legittimazione ad agire.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale denunciato.

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale denunciato.

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale; l'ex liquidatore non può rappresentare una società già estinta.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    la Corte esclude l'applicabilità alla fattispecie perché la norma non ha efficacia retroattiva e non vale per le cancellazioni anteriori al 13/12/2014.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 382 c.p.c.

    la cassazione senza rinvio è disposta per vizio insanabile originario del processo.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973

    richiamato per affermare che l'eventuale mala gestio del liquidatore deve essere oggetto di specifica attività di accertamento verso il medesimo, non nel giudizio introdotto dalla società estinta.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, quando anteriore alla notifica dell'atto impositivo e alla proposizione del giudizio, determina l'estinzione dell'ente e il venir meno della sua capacità processuale, con conseguente difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla in giudizio.
  • Il giudizio instaurato in nome di una società già estinta integra un vizio originario e insanabile del processo, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non si applica retroattivamente alle società cancellate prima della sua entrata in vigore, non essendo norma interpretativa.
  • L'eventuale responsabilità del liquidatore per mala gestio o per obbligazioni tributarie della società estinta va fatta valere con l'apposito accertamento diretto nei suoi confronti e non può essere introdotta nel giudizio promosso dalla società ormai estinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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