Cassazione Civile, Ordinanza n. 32399/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione ex art. 206 CCII proposta dall'agente della riscossione contro il decreto di esecutività dello stato passivo della liquidazione giudiziale di una società e del socio, in relazione a dodici domande di insinuazione per complessivi euro 3.647.481,68. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione: aveva ammesso i crediti fondati sugli estratti di ruolo, ritenendo non necessaria la previa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento/addebito al debitore o al curatore, ma aveva confermato l'esclusione degli interessi di mora per indeterminatezza della domanda quanto a capitale, decorrenza, criterio di calcolo e quota privilegiata. La liquidazione giudiziale ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 201, comma 6, 203 e 204 CCII e art. 2697 c.c., sostenendo che l'estratto di ruolo non basti per l'insinuazione al passivo e prospettando anche un dubbio di costituzionalità; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale deciso in assenza di prova e contro le contestazioni della curatela; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 203, comma 1, CCII, per omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione formulate dalla curatela sui crediti tributari e extratributari. L'agente della riscossione resisteva e proponeva ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'esclusione degli interessi di mora, assumendo che in realtà fossero stati indicati fonte normativa, base di calcolo e tasso applicato.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo infondato l'assunto per cui la domanda di ammissione al passivo dei crediti tributari richieda la previa notifica della cartella o dell'avviso, e ha ribadito che l'agente della riscossione può insinuare il credito sulla base dell'estratto di ruolo; ha poi accolto il terzo motivo del ricorso principale, rilevando l'omessa pronuncia del tribunale sulle eccezioni di prescrizione ritualmente dedotte dalla curatela nella memoria ex art. 207, comma 7, CCII. Il ricorso incidentale dell'agente della riscossione è stato dichiarato inammissibile perché la censura mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio sotto le spoglie della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censura non proponibile in tali termini. Ne è derivata la cassazione del decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e il rinvio al Tribunale di Tempio Pausania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dall'agente della riscossione.
richiamato nel primo motivo quale parametro asseritamente violato; la Corte non ne accoglie la censura.
richiamato per il procedimento di accertamento del passivo e, nel terzo motivo, per l'asserita omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione.
richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sul passivo concorsuale.
richiamato a sostegno della censura sulla sufficienza probatoria dell'estratto di ruolo.
la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
la Corte precisa che la violazione non sussiste quando si censura l'apprezzamento comparativo delle prove; il travisamento della prova segue altri rimedi e non la violazione dell'art. 116.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione; la Corte lo accoglie sul punto.
consente all'agente della riscossione di chiedere l'ammissione al passivo sulla base del ruolo; la Corte conferma che basta l'estratto di ruolo.
se sorgono contestazioni, il credito tributario va ammesso con riserva e la riserva si scioglie secondo l'esito del giudizio davanti al giudice competente.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
la Corte afferma che la non impugnabilità dell'estratto di ruolo non incide sulla fase di ammissione al passivo, ma sulla diversa fase dell'impugnazione del ruolo/cartella da parte del debitore quando sussista un pregiudizio tipizzato.
art. 29 d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010
richiamato tra gli atti la cui notifica non è necessaria ai fini dell'insinuazione al passivo, ma rileva eventualmente nella fase di contestazione/scioglimento della riserva.
art. 30 d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010
come per l'art. 29, la previa notifica non è condizione dell'ammissione al passivo.
richiamato per affermare che l'ente creditore iscrive a ruolo e il concessionario provvede all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali.
richiamato dal tribunale per escludere gli interessi di mora per indeterminatezza della domanda, nella prospettiva del privilegio.
richiamato dal tribunale in tema di quota di privilegio degli interessi di mora.
la memoria difensiva ex art. 207, comma 7, è indicata come sede in cui la curatela aveva sollevato le eccezioni di prescrizione.
richiamato per chiarire che il travisamento del contenuto oggettivo della prova può integrare errore di fatto deducibile con revocazione, non con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente incidentale come fonte degli interessi di mora.
richiamato nel quadro normativo sui crediti ammessi con riserva e sulle domande tardive.
richiamato per evidenziare il divieto di azioni esecutive individuali nella procedura concorsuale.
richiamato per l'inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento.
richiamato come corrispondente al divieto di azioni esecutive individuali.
richiamato come corrispondente all'inefficacia dei pagamenti post-apertura della procedura.
norma sopravvenuta che riproduce l'art. 87 d.P.R. 602/1973: l'agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo.
norma sopravvenuta che riproduce l'art. 88 d.P.R. 602/1973 sul credito ammesso con riserva in caso di contestazione.
art. 91, comma 5, d.lgs. 33/2025
riproduce la disciplina della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e dei casi di impugnazione diretta del ruolo/cartella.
richiamato come esempio di contesto in cui il pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo può rilevare per il debitore.
richiamato come altro possibile contesto di pregiudizio del debitore derivante dall'iscrizione a ruolo.
art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021
ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, ma secondo la Corte non incide sulla disciplina dell'ammissione al passivo.
ha ulteriormente modificato l'art. 12, comma 4-bis, ampliando le ipotesi di impugnazione diretta, anche in relazione alle procedure concorsuali; ciò però non muta la fase di ammissione al passivo.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato come una delle ipotesi tipiche di pregiudizio che consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.
richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti da parte della PA che possono costituire pregiudizio rilevante.
richiamato nel testo come riferimento sostitutivo nel nuovo testo unico delle sanzioni, in relazione alla disciplina dell'impugnabilità del ruolo.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accertamento del passivo dei crediti tributari iscritti a ruolo, l'agente della riscossione può fondare la domanda di insinuazione sull'estratto di ruolo, senza che la previa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento/addebito sia condizione di ammissibilità della domanda.
- La disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sui limiti all'impugnazione del ruolo opera sul piano della tutela del debitore contro l'atto della riscossione, non sul piano dell'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.
- Quando il curatore contesta il credito tributario insinuato sulla base del ruolo, il credito va ammesso con riserva e la contestazione deve essere coltivata dinanzi al giudice competente, con successivo scioglimento della riserva quando il termine per impugnare sia decorso inutilmente o il giudizio sia definito con decisione irrevocabile o estinto.
- L'omessa pronuncia su eccezioni ritualmente dedotte, come la prescrizione, integra vizio censurabile ex art. 112 c.p.c.; tali eccezioni sono ammissibili se proposte tempestivamente con l'atto difensivo previsto dalla disciplina dell'opposizione allo stato passivo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il travisamento della prova, quando rilevi, segue i rimedi propri dell'errore di fatto o dei vizi motivazionali nei limiti consentiti.
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