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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32390/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria gli chiedeva la restituzione di una somma di euro 199.998,00, ritenendo inesistenti i crediti utilizzati in compensazione per l'anno d'imposta 2015. La CTP rigettava il ricorso e la CTR respingeva l'appello. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello relativo alla validità dell'atto per difetto di potere di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'atto impositivo; 3) violazione delle norme sulla notificazione telematica dell'atto; 4) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto e sull'omessa allegazione dell'atto presupposto. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa del ricorrente depositava istanza di estinzione, allegando l'adesione alla rottamazione quater e la documentazione relativa, ma la Corte rilevava che non risultava documentato il versamento della prima rata né delle successive.

La decisione

La Corte non ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché mancava la prova del perfezionamento della definizione agevolata mediante pagamento della prima o unica rata. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l'inammissibilità dipendeva da sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare validità e sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per censurare il preteso difetto di sottoscrizione dell'atto.

  • artt. 3-bis, comma 1, e 4-bis, art. 4 e 23 d.lgs. n. 82/2005

    Richiamati per contestare la notificazione dell'atto impugnato.

  • artt. 56, commi 1, 2 e 5, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati insieme alle norme sul procedimento e sulla motivazione dell'atto per denunciare carenza motivazionale e omessa allegazione dell'atto presupposto.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione alla motivazione e all'allegazione degli atti presupposti.

  • art. 3, commi 1 e 3, l. n. 241/1990

    Richiamato come parametro della motivazione amministrativa dell'atto.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    Richiamato come obbligo di motivazione e conoscibilità dell'atto tributario.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025 convertito in l. n. 108/2025

    "l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"

    La Corte lo applica per affermare che, ai fini dell'estinzione dei giudizi relativi a debiti inclusi nella definizione agevolata, è necessaria la prova del pagamento della prima o unica rata e la documentazione richiesta.

  • art. 1, comma 235, l. n. 197/2022

    Richiamato come base normativa della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    Interpretato, per effetto della norma sopravvenuta, nel senso che l'effettivo perfezionamento della definizione richiede il pagamento della prima o unica rata ai fini dell'estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 241, l. n. 197/2022

    Richiamato quale documento da produrre insieme alla dichiarazione di adesione e alla prova del pagamento.

  • art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202/2024 convertito in l. n. 15/2025

    Richiamato quale fonte della comunicazione da produrre ai fini dell'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma introduttiva del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il giudizio riguarda debiti inclusi in una definizione agevolata, l'estinzione può essere dichiarata solo se risulta perfezionata la procedura secondo la disciplina applicabile e, in particolare, se è documentato il pagamento della prima o unica rata richiesta.
  • In mancanza della prova del perfezionamento della definizione agevolata, il giudice non può dichiarare l'estinzione del giudizio e può invece rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
  • L'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame nel merito dei motivi di ricorso, con possibilità di compensazione integrale delle spese se ricorrono le condizioni del caso.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l'inammissibilità ordinaria non si applica quando l'esito è determinato da inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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