DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33
Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, riordinando le norme su versamenti diretti, ritenute, pagamento unitario e compensazione, modalità e termini di pagamento, rateazioni, obblighi negli appalti e recupero delle somme. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; il testo fornito non indica una scadenza generale di applicabilità.
Testo unico sui versamenti e sulla riscossione dei tributi
Testo unico in materia di versamenti e riscossione
Il decreto legislativo approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione dei tributi. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni riportate prevedono inoltre specifiche decorrenze e limiti temporali.
Soggetti e forme di riscossione
Le imposte sono riscosse tramite versamenti diretti del contribuente, del sostituto d’imposta o del responsabile d’imposta, oppure mediante ritenuta diretta. Il sostituto, obbligato per legge a pagare imposte in luogo di altri per fatti a questi riferibili, deve esercitare la rivalsa salvo diversa previsione espressa; il sostituito può intervenire nel procedimento di accertamento. Chi è obbligato al pagamento insieme ad altri per fatti riferibili esclusivamente a questi ultimi ha diritto di rivalsa.
Versamento unitario e compensazione
Con il sistema del versamento unitario i contribuenti pagano imposte, contributi INPS e altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali, potendo compensare crediti e debiti dello stesso periodo e verso i medesimi soggetti, risultanti da dichiarazioni e denunce periodiche. La compensazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Per i crediti IVA, relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle imposte sostitutive e all’IRAP, superiori a 5.000 euro annui, l’utilizzo in compensazione è possibile dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Per i crediti contributivi INPS di qualsiasi importo, la decorrenza varia secondo la categoria:
- datori di lavoro non agricoli: dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine mensile di trasmissione dei dati retributivi, oppure dal quindicesimo giorno successivo alla trasmissione tardiva; in alternativa, dalla notifica delle note di rettifica passive;
- datori di lavoro agricoli: dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito;
- artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito. Resta possibile verificare la correttezza sostanziale del credito; sono escluse le aziende committenti per i compensi soggetti a contribuzione alla Gestione separata.
I crediti INAIL per premi e accessori sono compensabili se certi, liquidi ed esigibili e registrati negli archivi dell’Istituto. Provvedimenti congiunti dei direttori dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL definiscono la decorrenza, anche progressiva, e le modalità attuative delle relative disposizioni.
Il sistema unitario comprende crediti e debiti relativi a imposte sui redditi, addizionali e ritenute; IVA; imposte sostitutive; IRAP e addizionale regionale IRPEF; imposta prevista dal titolo V del testo unico dei tributi erariali minori; contributi previdenziali e assistenziali, comprese le quote associative; premi INAIL; interessi da pagamento rateale; ulteriori entrate individuate con decreto ministeriale; somme da riversare all’INPS per l’incremento dell’addizionale comunale; tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche.
Se il credito compensato supera il limite massimo previsto, il modello F24 è scartato; l’Agenzia delle entrate stabilisce progressivamente l’attuazione e le modalità di comunicazione dello scarto. Dalla notifica della cessazione della partita IVA è esclusa qualsiasi compensazione, per ogni tipologia e importo di credito, sino a quando la partita IVA rimane cessata. Dalla notifica dell’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie è vietata la compensazione dei crediti IVA fino alla rimozione delle irregolarità. In entrambi i casi il modello F24 è scartato e lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Dal 1° gennaio 2022 il limite massimo annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili, o rimborsabili ai titolari di conto fiscale, è pari a 2 milioni di euro.
Modalità telematiche, controlli e limiti alla compensazione
Dal 1° luglio 2024, quando si effettuano compensazioni, i versamenti unitari sono eseguiti esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fermi gli ulteriori limiti vigenti. I titolari di partita IVA devono utilizzare modalità telematiche per il pagamento di imposte, contributi, premi ed entrate dovute a enti e casse previdenziali. Chi compensa i crediti indicati dalla norma, inclusi quelli IVA, delle imposte sui redditi, da sostituto d’imposta e i crediti d’imposta esposti nel quadro RU, nonché i crediti INPS e INAIL, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia secondo le modalità tecniche da essa stabilite.
L’Agenzia può sospendere per un massimo di 30 giorni le deleghe contenenti compensazioni con profili di rischio, per verificarne i crediti. Se il credito è corretto, o decorrono 30 giorni dalla presentazione, la delega viene eseguita e gli effetti decorrono dalla data originaria; altrimenti è respinta e versamenti e compensazioni si considerano non effettuati. Il contribuente può fornire chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata esecuzione.
È esclusa la compensazione per chi ha debiti iscritti a ruolo o carichi affidati alla riscossione relativi a imposte erariali, accessori o atti emessi dall’Agenzia delle entrate, compresi gli atti di recupero, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, con termini di pagamento scaduti e senza sospensione. Il divieto non opera per somme incluse in piani di rateazione non decaduti e non riguarda i crediti per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi indicati dalla norma. Resta applicabile la disciplina della compensazione con debiti iscritti a ruolo prevista per gli importi inferiori alla soglia.
Per l’utilizzo in compensazione oltre 5.000 euro annui dei crediti IVA, delle imposte sui redditi e addizionali, delle ritenute, delle imposte sostitutive e dell’IRAP, è richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito oppure, nei casi previsti, la sottoscrizione dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante i controlli prescritti. In caso di utilizzo irregolare l’ufficio recupera il credito e gli interessi e irroga le sanzioni; violazioni ripetute o particolarmente gravi sono segnalate agli organi competenti.
A partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione di crediti relativi a imposte erariali è vietata fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, scaduti e superiori a 1.500 euro. È comunque possibile pagare, anche parzialmente, tali debiti compensando crediti relativi alle stesse imposte, secondo le modalità stabilite dal MEF. L’eventuale credito eccedente è rimborsato secondo la disciplina delle singole imposte e Agenzia delle entrate e Guardia di finanza vigilano sul rispetto del divieto.
Ritenute negli appalti e subappalti
Gli obblighi speciali riguardano i committenti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia che affidano, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti negoziali equivalenti, opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati dal prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e dall’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà o a lui riconducibili.
Il committente deve richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia delle deleghe di pagamento delle ritenute operate sui lavoratori direttamente impiegati. Le imprese effettuano il versamento con deleghe distinte per ciascun committente e senza compensazione. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento devono inviare al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, con codice fiscale, ore lavorate, retribuzione riferibile all’appalto e ritenute fiscali, distinguendo quelle relative alla prestazione affidata; il subappaltatore trasmette la documentazione anche all’appaltatore.
Se la documentazione manca o risulta un versamento omesso o insufficiente, il committente sospende i corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio oppure dell’importo delle ritenute non versate. Deve comunicarlo all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente entro 90 giorni. Fino al versamento delle ritenute, l’impresa non può agire esecutivamente per riscuotere il credito sospeso. Il committente che non rispetta gli obblighi di richiesta o sospensione è tenuto a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa per violazioni relative a determinazione, esecuzione o tempestivo versamento delle ritenute.
Gli obblighi non si applicano se l’impresa comunica, con certificazione, di possedere nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza entrambi i requisiti seguenti:
- attività da almeno tre anni, regolarità degli obblighi dichiarativi e versamenti complessivi sul conto fiscale, nel triennio cui si riferiscono le dichiarazioni presentate, almeno pari al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati;
- assenza di debiti scaduti e ancora dovuti, senza sospensione, superiori a 50.000 euro per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali. Non rilevano le somme comprese in piani di rateazione non decaduti.
Dal 1° gennaio 2020 la certificazione è resa disponibile dall’Agenzia delle entrate e vale quattro mesi. Per le imprese interessate è inoltre esclusa la compensazione di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi maturati, durante il contratto, sulle retribuzioni del personale direttamente impiegato, salvo i soggetti in possesso dei requisiti esonerativi. Per determinati subappaltatori resta ammessa la compensazione IVA infrannuale; se almeno l’80 per cento del volume d’affari dell’anno precedente deriva da prestazioni in subappalto, si applica il limite annuo di 2 milioni di euro.
Scadenze, deleghe e rateazione
Le somme soggette al versamento unitario scadono, in via generale, il giorno 16 del mese; se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Le quote contributive INPS comprese entro il minimale sono versate nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Restano invariati i termini per saldi e acconti risultanti dalle dichiarazioni annuali e quello previsto per l’acconto IVA di dicembre. I saldi e gli acconti dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Gli adempimenti fiscali e i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazione. I saldi e gli acconti di imposte e contributi INPS possono essere pagati in rate mensili di pari importo, con interessi decorrenti dal mese di scadenza, completando il pagamento entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o denuncia. Sono esclusi dalla rateazione gli importi relativi alle specifiche disposizioni elencate nel testo. La facoltà è ammessa anche a chi non può avvalersi della compensazione; le rate scadono il giorno 16 di ciascun mese. Il tasso d’interesse è stabilito con decreto del MEF.
I pagamenti, al netto delle compensazioni, sono effettuati con delega irrevocabile a una banca convenzionata o a Poste Italiane. L’intermediario rilascia attestazione con i dati del versamento e dei crediti compensati. La delega è necessaria anche quando il dovuto è interamente compensato; il credito non utilizzato è riportato al primo versamento successivo. Per pagamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia può essere disposto preventivamente l’addebito su un conto presso un intermediario convenzionato. Sono ammessi anche gli strumenti di pagamento della piattaforma prevista dal Codice dell’amministrazione digitale e, tramite apposita convenzione, la delega all’agente della riscossione. Le convenzioni disciplinano modalità operative, trasmissione e conservazione dei dati, penalità e compensi; quella con gli intermediari bancari ha durata triennale e può rinnovarsi tacitamente.
I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari le somme dovute anche tramite carte di debito, credito o prepagate, assegni bancari o circolari e altri sistemi. Se un assegno è scoperto o non pagabile, la delega si considera non conferita e il versamento omesso.
Gestione e ripartizione degli incassi
Gli intermediari versano le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato, al netto del compenso, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della delega e trasmettono entro lo stesso termine alla struttura di gestione i dati riepilogativi di debiti e crediti, distinti per ente destinatario. La convenzione può prevedere la comunicazione di un importo presuntivo entro il secondo giorno lavorativo e il versamento da parte della banca di almeno l’80 per cento entro il terzo giorno lavorativo. Un decreto ministeriale disciplina le modalità operative, i controlli sul servizio e lo scambio dei dati.
Entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento degli intermediari e alla ricezione dei dati, la struttura di gestione attribuisce le somme agli enti destinatari tenendo conto delle compensazioni. Gli enti effettuano trimestralmente le regolazioni contabili a copertura delle somme compensate. La struttura e le modalità di ripartizione sono individuate con decreto ministeriale.
Compensazioni speciali
Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e dal 2023 entro il limite di 40 milioni annui, gli avvocati titolari di crediti non ancora saldati per spese, diritti e onorari maturati ai sensi della disciplina sulle spese di giustizia, non opposti, possono cederli, anche parzialmente, per compensare imposte e tasse, inclusa l’IVA, e pagare contributi previdenziali. L’importo utilizzabile non può superare il credito, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale forense; la cessione è esente da imposta di bollo e di registro. Criteri, priorità e modalità sono demandati a un decreto del MEF e del Ministro della giustizia.
I crediti certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti possono essere compensati, su richiesta del creditore e tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con somme dovute per accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni o conciliazione tributaria. La certificazione deve indicare la data prevista per il pagamento e il credito è trasmesso telematicamente alla piattaforma del MEF per impedirne un uso plurimo. Se l’ente non versa l’importo entro 60 giorni dal termine indicato, la struttura di gestione lo recupera riducendo le somme dovute all’ente; se ciò non è possibile, il recupero opera sulle somme dovute dallo Stato, comprese quote di fondi perequativi e compartecipazioni a tributi erariali. Per gli importi residui i Ministeri competenti formano i ruoli per la riscossione coattiva.
Crediti certificati verso amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti possono inoltre essere compensati, su richiesta, con sanzioni e interessi dovuti per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati e rilevati tramite comunicazione di irregolarità. La compensazione è limitata all’imposta a debito risultante dalla dichiarazione cui si riferiscono sanzioni e interessi e richiede una certificazione recante la data prevista di pagamento. La disciplina si applica alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022; termini e modalità attuative sono demandati a decreto ministeriale da emanare entro 180 giorni dal 29 giugno 2024.
Estensione agli enti pubblici e previdenziali
Gli enti e organismi pubblici delle tabelle A e B della legge n. 720/1984 e le amministrazioni centrali dello Stato che utilizzano il modello F24 enti pubblici per IRAP e ritenute devono impiegarlo anche per tutti i tributi erariali, contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi. I versamenti scadono il giorno 16 del mese, con slittamento al primo giorno lavorativo se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo; restano fermi i termini per saldi, acconti e acconto IVA di dicembre. Le modalità, anche progressive, sono definite dall’Agenzia delle entrate per i tributi erariali e da decreti del MEF, di concerto con i ministeri competenti, per contributi e premi. Il sistema unitario e la compensazione si applicano anche all’INAIL e agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto ministeriale.
Riordino dei servizi di cassa
Il testo dispone che i servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi dal 1° gennaio 1998. Da tale data le attività di riscossione, contabilizzazione, versamento delle entrate e pagamento precedentemente svolte dagli uffici interessati sono disciplinate dalle disposizioni successive del testo unico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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