Cassazione Civile, Ordinanza n. 32387/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'agente della riscossione nei confronti di un contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica delle cartelle presupposte, anche per la contumacia del concessionario originario. In appello, la Commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame ritenendo, tra l'altro, che l'atto si riferisse anche a pretese già definite in altri giudizi favorevoli al contribuente, che alcune pretese fossero già coperte da giudicato e/o prescritte, e che in ogni caso mancasse chiarezza sulle cartelle ancora esigibili. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta eccezione di parziale difetto di giurisdizione; 2) omesso esame di fatti decisivi e degli atti rilevanti, in particolare sentenze e proposta di compensazione, sostenendo che la CTR avrebbe valorizzato documenti pertinenti solo ad alcuni dei crediti iscritti a ruolo; 3) violazione di norme in tema di prova della notifica e di estratti di ruolo, deducendo che i documenti prodotti in appello dimostravano la sussistenza del credito e la rituale notificazione delle cartelle; 4) omesso esame degli atti da cui non emergerebbe la prescrizione; 5) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che ai crediti tributari iscritti a ruolo dovesse applicarsi la prescrizione decennale. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha ritenuto il ricorso inammissibile: il patrocinio dell'Agenzia era stato assunto da un avvocato del libero foro senza che risultasse la necessaria base legittimante, poiché per il giudizio di cassazione il protocollo riservava il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto, specifica delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, o indisponibilità dell'Avvocatura, circostanze non allegate né provate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ritenuto che la difesa dell'ente, affidata a un avvocato del libero foro nel giudizio di cassazione, fosse priva del necessario presupposto processuale, non emergendo né un conflitto, né una delibera motivata speciale, né l'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato. Ha compensato le spese dell'intero giudizio, richiamando il consolidamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sono richiamati come parametri della censura di omessa pronuncia, ma la Corte non esamina il merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso.
è evocato dalla ricorrente come base dell'eccezione di difetto parziale di giurisdizione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
sono le norme processuali invocate a sostegno dei diversi motivi di ricorso per cassazione.
è richiamato nel motivo relativo alla prova documentale e agli estratti di ruolo.
artt. 24, 25, 26, comma 5, e 49 d.P.R. n. 602 del 1973
sono richiamati dalla ricorrente in tema di cartelle, notificazione e iscrizione a ruolo nell'ambito della riscossione.
richiamato insieme alle norme sulla riscossione e sulla notificazione dei titoli.
art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996
richiamato tra le disposizioni invocate sulla disciplina della riscossione.
artt. 1 e 6 d.m. n. 321 del 1999
richiamati nel motivo sulla prova documentale delle notifiche e del contenuto degli atti.
invocato con riferimento alla asserita omessa considerazione degli atti di causa.
richiamati nel motivo sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999
richiamato nel motivo sulla prescrizione e sulla riscossione dei crediti tributari.
richiamato nel motivo sulla disciplina della riscossione a mezzo ruolo.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato insieme alle altre norme sulla riscossione coattiva.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
la Corte afferma che, fuori dai casi di patrocinio riservato all'Avvocatura, l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro solo con apposita delibera motivata in casi speciali sottoposta all'organo di vigilanza.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati dalla Corte come norme da rispettare nel conferimento del patrocinio a professionisti esterni.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato quale base dei criteri generali adottati per l'affidamento del patrocinio dell'ente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere assistita dall'Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione; il ricorso al libero foro è ammesso solo nei casi diversi da quelli riservati o quando ricorra una specifica indisponibilità dell'Avvocatura, ovvero nei casi di conflitto e con la delibera motivata prevista dalla legge.
- Quando la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro discende dalla riconduzione del caso alle ipotesi convenzionali o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, la costituzione dell'ente con l'una o l'altra difesa implica implicitamente la sussistenza del relativo presupposto, ma nel caso concreto deve comunque risultare che la fattispecie rientri nel perimetro consentito.
- In difetto dei presupposti che legittimano il patrocinio esterno nel giudizio di legittimità, il ricorso dell'ente di riscossione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità per ragioni di rappresentanza processuale non consente alla Corte di pronunciarsi sulle censure relative a notifica delle cartelle, prova documentale o prescrizione dei crediti.
- Quando interviene un consolidamento giurisprudenziale o un intervento normativo autenticamente interpretativo in corso di causa, le spese possono essere compensate.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e di giustizia civile.
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