Cassazione Civile, Ordinanza n. 32388/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2002, emesso a seguito di questionario e fondato su accertamento sintetico basato su indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali (redditometro). La C.T.P. aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente la prova contraria offerta dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la C.T.R. lo aveva dichiarato inammissibile per asserita genericità del primo motivo e per la mancata specifica deduzione rispetto al rilievo della C.T.P. sull'atto di compravendita del 2005, ritenuto una donazione simulata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione/falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'atto di appello era invece specifico e conforme ai requisiti di legge, poiché riproduceva le ragioni già poste a base della pretesa e si confrontava con la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è soddisfatto anche mediante la riproposizione, a sostegno dell'appello, delle ragioni originarie poste a base della pretesa o dell'impugnazione, purché dall'atto di gravame emerga un dissenso rivolto alla decisione nella sua interezza e siano comunque ricavabili in modo univoco le censure mosse alla sentenza di primo grado. Nel caso concreto, dalla lettura dell'atto di appello risultavano sia la riproposizione delle ragioni già dedotte, sia argomentazioni contrapposte alla decisione di primo grado; pertanto la declaratoria di inammissibilità era erronea. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Calabria, sezione di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini i motivi di appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
i motivi specifici dell'impugnazione
Nel contenzioso tributario l'appello deve contenere motivi specifici; tale requisito è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni già poste a base della pretesa o dell'originario ricorso, se dal gravame emerge in modo chiaro e univoco la critica alla decisione impugnata.
Norma richiamata quale base dell'accertamento sintetico fondato su spese e indici di capacità contributiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione processuale per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Richiamati in via analogica, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, per affermare che l'impugnazione deve individuare chiaramente i punti contestati e le relative doglianze, senza formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è a devoluzione piena: non è limitato al controllo di specifici vizi della sentenza, ma mira al riesame della causa nel merito.
- L'onere di impugnazione specifica è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le stesse ragioni già dedotte in primo grado, purché tali ragioni siano poste in contrapposizione alle argomentazioni del giudice e consentano di individuare con chiarezza i punti della decisione contestati.
- La mera assenza di formule tecniche o di una struttura formalmente elaborata non comporta l'inammissibilità dell'appello, se dal contenuto complessivo dell'atto risultano in modo inequivoco le ragioni di dissenso.
- Non può dichiararsi inammissibile un appello tributario quando, letto nel suo complesso, esso contenga sia la riproposizione delle difese originarie sia una critica, anche implicita, alla decisione di primo grado.
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