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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32392/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un socio, titolare del 70% di una società in accomandita semplice, aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010, emessi nei suoi confronti ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 per rideterminare il reddito di partecipazione, in base a precedenti accertamenti emessi verso la società per ricavi non dichiarati. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi del socio, richiamando la pregiudizialità dell'esito favorevole ottenuto dalla società. In appello, l'Ufficio aveva chiesto la riunione con altro giudizio pendente relativo alla società, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello perché privo di specifici motivi di impugnazione, ritenendolo una mera istanza di riunione non più praticabile. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 53, 14, 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 5 TUIR, sostenendo che, in presenza di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, il gravame era finalizzato a evitare il giudicato su una decisione resa senza integrare il contraddittorio e che la CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del giudizio e disporre la riunione o la rimessione al primo giudice.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo dell'Agenzia, rilevando d'ufficio la nullità del procedimento di primo e secondo grado per difetto di contraddittorio. Ha affermato che, nelle controversie tributarie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e dei soci, la causa è inscindibile e coinvolge necessariamente società e tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, le sentenze di primo e secondo grado sono state dichiarate nulle. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.G.T. di primo grado di Roma, davanti alla quale il processo dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La CTR non poteva dichiarare inammissibile l'appello senza considerare che il gravame era volto a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio e legato all'integrità del contraddittorio.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Nei giudizi aventi a oggetto l'accertamento di redditi di società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti interessati.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo come norma processuale violata, in correlazione alla decisione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo come norma processuale violata, in correlazione alla gestione del giudizio di appello e alla riunione dei procedimenti.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alle quote, rendendo inscindibile la controversia.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Norma posta a base degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio, in relazione a ricavi non dichiarati imputati per trasparenza.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi o di trattazione simultanea delle controversie connesse.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    È la base del rinvio al giudice di primo grado dopo la declaratoria di nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e dei soci, la lite ha natura inscindibile e deve coinvolgere la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo.
  • L'omessa partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Se in appello emerge che il contraddittorio non era integro in primo grado, il giudice deve rilevare il vizio e disporre la rimessione al primo giudice, non potendo definire la controversia con una pronuncia di mera inammissibilità del gravame per difetto di specificità quando il mezzo di impugnazione mira a far valere la nullità processuale.
  • L'unitarietà dell'accertamento dei redditi prodotti in forma societaria comporta che gli esiti processuali relativi alla società e ai soci non possano essere trattati separatamente quando riguardino elementi comuni della fattispecie impositiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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